Con la circolare 44/2023, del 23 ottobre Inail si adegua alla pronuncia della Sezione Unite della Cassazione n. 11928/2019, sul tema della prescrizione per il conseguimento delle prestazioni , annullando la precedente circolare 42 2013 e fornendo le istruzioni aggiornate.
Nello specifico la circolare ricorda che la pronuncia ha posto fine a una situazione di contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermando che
" la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata. "
Ciò comporta secondo le Sezioni Unite che il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione non va considerato un termine perentorio ma ordinatorio, per cui, una volta scaduto, in assenza di provvedimento amministrativo non si crea un silenzio- rigetto che fa riprendere i termini della prescrizione ma la sospensione continua e gli uffici territoriali sono tenuti ad emettere un provvedimento espresso di assenso o di rigetto e a comunicarlo all'interessato
Solo l’adozione di tale provvedimento determina la cessazione della sospensione della prescrizione.
La prescrizione specifica ancora la circolare INAIL, riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento stesso da parte dell’assicurato, come affermato anche dal principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione,