La legge di bilancio 2024 (Legge 213 2023) ha aumentato a 2mila euro (dai precedenti 387) il contributo annuale richiesto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per gli stranieri che non hanno diritto all'assistenza pubblica
Il Ministero della Salute aveva precisato in una nota a seguito delle perplessità sollevate dalla novità, che “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.
Si ricorda che in alternativa all'iscrizione al SSN ( a pagamento o di diritto, quindi gratuita) è necessario essere provvisti di una assicurazione sanitaria privata.
Vediamo in sintesi le categorie che devono versare il contributo forfettario di iscrizione al SSN che da diritto all'accesso all'assistenza sanitaria
Chi deve versare il contributo per il SSN
- -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi ( con permesso di studio il costo nel 2024 passa da 149 a 700 euro , per i collocati alla pari i il contributo passa da 219 euro a 1.200 euro)
- -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
- -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato)
- -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
- -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
- -stranieri che partecipano a programmi di volontariato
- -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
- -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.
Chi non deve versare il contributo
Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale:
- titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
- in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
- i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.
Altre informazioni sull'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia sono disponibili sul sito del ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti, anche in modo piu chiaro e fruibile , sui siti degli atenei.