La nuova tutela INAIL completa per tutti gli studenti e docenti, illustrata con la circolare INAIL 45 2023 era stata prevista dal decreto-legge Lavoro 48 /2023 . Si trattava di un ampliamento rispetto a quanto contenuto nel Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 che garantiva la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola solo per le figure professionali che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)». Invece per gli studenti la tutela era limitata solo a pochi specifici rischi, infatti in tutte le scuole era richiesto ai genitori il contributo per polizze assicurative aggiuntive. La n uova tutela è stata attuata in forma sperimentale per l'anno scolastico 2023-2024.
AGGIORNAMENTO 14 AGOSTO 2024
Il decreto legge Omnibus 113, approvato dal consiglio dei ministri del 7.8.2024 pubblicato in Gazzetta il 9.8.2024 , all'art. 8 prevede il finanziamento della proroga della misura anche per il prossimo anno scolastico 2024-2025. La notizia era stata confermata già da una dichiarazione del ministro Calderone pubblicata oggi sul sito istituzionale, in cui si specifica che sono stati stanziati a questo fine 48 milioni di euro e che il Governo intende nel tempo portare a regime la copertura.
INAIL ha pubblicato in materia la istruzione operativa del 14 agosto 2024
Rivediamo di seguito i dettagli sulla misura e le istruzioni dell'istituto di assicurazione contro infortuni sul lavoro.
INAIL per le scuole decreto Lavoro 48 2023 e decreto Omnibus 113 2024
Nel decreto Lavoro erano stati quindi previsti
- la tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali compreso l’infortunio in itinere per tutti i docenti, parificando così il trattamento a quello della maggioranza dei lavoratori dipendenti.
- la tutela degli alunni e studenti in genere, anche nelle scuole dell'infanzia, per tutti gli eventi che si verificano all’interno degli edifici scolastici, delle pertinenze e anche nell’ambito delle attività programmate dagli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado ( come gite, visite, laboratori, esperienze scuola-lavoro), con uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro
- Inoltre è stato istituito uno specifico fondo di 10 milioni per il 2023 e 2 milioni annui dal 2024 per i risarcimento ai familiari di studenti vittime di incidenti mortali nei percorsi di alternanza scuola lavoro, l' indennizzo che in precedenza era previsto solo se l'infortunio riguardava il principale percettore del reddito familiare .
- come detto il decreto Omnibus ha stanziato ulteriori fondi per la riconferma della misura nel prossimo a.s. 2024-2025.
INAIL per le scuole: istruzioni per la tutela 2024-25
Con l'istruzione operativa pubblicata iil 14 agosto INAIL precisa che "anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di
orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.
Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.
La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali
SCUOLE NON STATALI .
Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale che dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in euro 10,40.
Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% . Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a
titolo di anticipo per il medesimo anno.
Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, INAIL rinvia a quanto già disciplinato con la circolare 26 ottobre 2023, n. 45.