INPS riapre i termini per il riconteggio dei contributi annullati con il "Saldo e stralcio" previsto dall'art 223 del decreto legge 48 2023, per gli iscritti alle gestioni INPS degli autonomi (professionisti artigiani commercianti imprenditori agricoli ) per dare la possibilità di ricostituire la posizione previdenziale che poteva risutlare danneggiata
Si ricorda che con la circolare 86 pubblicata il 10 ottobre 2023 INPS aveva chiarito le modalità di richiesta di riconteggio dei contributi cancellati automaticamente con la Rottamazione dei debiti fino a 1000 euro , come previsto:
- sia dall'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
- dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Si prevedeva in particolare l'obbligo di domanda all'INPS entro il 10 novembre e il versamento dei debiti entro il 31 dicembre 2023.
AGGIORNAMENTO 29.11.2023
Con il messaggio 4244 del 28 novembre l'istituto fissa una nuova scadenza per le domande c'è ancora tempo fino al 10 dicembre 2023.
Non cambia invece il termine per il versamento dei contributi che erano stati "cancellati"
Le principali indicazioni e i modelli nei paragrafi seguenti.
Domanda riconteggio debiti INPS annullati: modelli
Come anticipato i soggetti iscritti alle Gestioni autonome INPS
- degli artigiani e commercianti,
- dei lavoratori autonomi agricoli, e
- committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata ,
per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di legge , per incrementare la propria posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati
Sono disponibili in particolare due modelli di richiesta per :
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).
Nella domanda l’interessato dovrà:
- indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
- selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; (ATTENZOINE necessario che le rate siano di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
- assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto,
- dichiarare ( SOLO per debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.
Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande la valutazione sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano
- alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al decreto-legge n. 119/2018, e
- alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022.
Al richiedente è richiesto di indicare una delle motivazioni indicate nel modulo.
Riconteggio debiti annullati: invio domanda
La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre 11 DICEMBRE 2023 utilizzando i modelli allegati attraverso i Cassetti Previdenziali
Le strutture INPS verificheranno le motivazioni e prenderanno eventualmente contatti con i richiedenti per ulteriori informazioni, notificando poi l'esito con l’indicazione, in caso di reiezione, della relativa motivazione.
La notifica avverrà in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Riconteggio debiti agricoltura: istruzioni corrette
Con il messaggio del 17 ottobre 2023 INPS ha rettificato le istruzioni rivolte agli agricoltori specificando che la domanda in questione dovrà essere inoltrata sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.
Nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è confermata la modalità di invio delle domande via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.