L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 2/2024 ha fornito interessanti chiarimenti sulle novità previste dal primo modulo della Riforma Fiscale previsto con il Dlgs n 213/2023 relativo all'Irpef 2024.
Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l'Irpef
Occorre ricordare intanto che le modifiche introdotte dal primo modulo di revisione dell’Irpef hanno efficacia esclusivamente per l'anno 2024.
Per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi della delega fiscale.
Verosimilmente la revisione sarà attuata però tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 5 della legge 111/2023, che prevede il riordino di deduzioni, scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef.
Per quanto riguarda la revisione della disciplina delle detrazioni il primo decreto attuativo della riforma Irpef configura una soluzione temporanea per il 2024 vediamo i chiarimenti in proposito della Circolare ADE n 2/2024 che richiamano anche il testo di legge.
Sconti fiscali 2024: chiarimenti ADE sulle detrazioni per l'Irpef
La Circoalre n 2/2024 evidenzia che l’articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:
- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo
15, comma 1, lettera c), del TUIR; - b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 1310;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7711.
La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:
- a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro».
In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto, conformemente a quanto già stabilito dal comma 3-ter del citato articolo 15 del TUIR, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Secondo le disposizioni su indicate facciamo due esempi:
- un contribuente con reddito complessivo maggiore di 50.000 euro,
- che nel 2024 matura detrazioni al 19%, escluse quelle relative a spese sanitarie, per 1.000 euro,
- in sede di dichiarazione dei redditi potrà usufruire di un beneficio pari a 740 euro dato da= 1.000 – 260. La riduzione opera in effetti come una franchigia.