Il decreto legge Immigrazione e sicurezza DL133 2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno" pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha previsto una importante novità per i consulenti del lavoro.
L'articolo 6 infatti modifica l'articolo 32 del D.Lgs n. 286/1998, in tema di conversione dei permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per motivi di lavoro per i minori stranieri dopo il periodo di affido, al compimento della maggiore età.
Nello specifico la verifica dei requisiti per la conversione di tali permessi viene affidata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Nel caso di sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti richiesti il permesso di soggiorno viene revocato e ne va data notizia al pubblico ministero competente.
Il decreto -legge è stato convertito in legge 176 2023 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2023.
Giova forse ricordare che il permesso di soggiorno puo' essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, oltre che ai minori che raggiungono la maggiore età
- a quelli sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri
- ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
al comma 1bis la norma la norma non prevede il possesso di requisiti specifici di formazione di cui all'articolo 23 dello stesso decreto 286 1996.
Già dal 2022 con l'entrata in vigore del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni fiscali) in tema di ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro, era stato previsto il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative, riguardo ai presupposti richiesti
- sia dal D.Lgs. n. 286/1998 che
- dal D.P.R. n. 394/1999.
In merito l’Ispettorato del lavoro ha emanato la nota n. 3820/2022 con i primi chiarimenti sulle verifiche a carico dei professionisti in tema di di congruità - capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall'impresa che appunto non spettano piu all'INL.