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PERMESSI DI SOGGIORNO AI MINORI: COMPETENZA AI CONSULENTI DEL LAVORO

Permessi di soggiorno ai minori: competenza ai consulenti del lavoro

Confermata con la conversione del decreto immigrazione la nuova verifica dei requisiti per permessi di soggiorno per motivi di lavoro per i minori non accompagnati

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Il decreto legge Immigrazione e sicurezza  DL133 2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno" pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha previsto   una importante novità per i consulenti del lavoro.

L'articolo 6 infatti  modifica  l'articolo 32 del D.Lgs n. 286/1998, in tema di conversione dei permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per motivi di lavoro  per i minori stranieri dopo il periodo di affido, al compimento della maggiore età.

 Nello specifico la verifica dei requisiti  per la  conversione di tali permessi  viene affidata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Nel caso di sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti richiesti il permesso di soggiorno  viene  revocato e ne va  data notizia al pubblico ministero competente.

Il decreto -legge è stato convertito in legge 176 2023 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2023.

Giova  forse  ricordare che il  permesso di soggiorno   puo'  essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di  studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o  autonomo  previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti  e  requisiti  previsti dalla normativa vigente, oltre che ai minori che raggiungono la maggiore età

  • a quelli  sottoposti  a  tutela,  previo parere positivo del Comitato per i  minori  stranieri  
  • ovvero ai minori  stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da  un ente pubblico o privato  iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del  Consiglio dei ministri

al comma 1bis la norma la norma non prevede il possesso di requisiti specifici di formazione   di  cui  all'articolo 23 dello stesso decreto 286 1996.

Già  dal 2022 con l'entrata in vigore del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni fiscali)  in tema di ingresso in Italia  di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro, era stato previsto  il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative,   riguardo ai  presupposti richiesti 

  •  sia dal D.Lgs. n. 286/1998 che  
  • dal D.P.R. n. 394/1999. 

In merito l’Ispettorato del lavoro  ha emanato la nota n. 3820/2022 con i primi chiarimenti  sulle verifiche  a carico dei professionisti in tema di di congruità - capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall'impresa che appunto non spettano piu all'INL. 

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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