Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 18 agosto 2023 ha fatto il punto sulle novità apportate dal nuovo Accordo Italia Svizzera ratificato con la L. 13 giugno 2023 n. 83 in merito alla disciplina fiscale per lavoratori frontalieri. (Qui il testo integrale della legge)
Alcune disposizioni sono comunque applicabili a tutti i lavoratori frontalieri e viene a questo proposito fornita anche la definizione di lavoratore frontaliere.
Vediamo i principali aspetti da tenere in considerazione.
Lavoratore frontaliere cosa vuol dire?
la definizione di " lavoratore frontaliere" si applica a qualsiasi lavoratore risiedente in uno Stato (firmatario dell'accordo internazionale) che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente.
Questa persona svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Questa definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
Questo status non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia.
Regime fiscale lavoratori frontalieri
Va tenuto presente la tassazione applicabile è definita nei trattati internazionali con ciascun paese ad esempio è in vigore un regime di tassazione concorrente con San Marino, mentre si applica la tassazione esclusiva in Italia con Francia e Austria
Vedi per il regime fiscale applicabile ai frontalieri Italia Svizzera l'articolo Lavoratori frontalieri è legge l'accordo Italia-Svizzera
Sono applicabili a tutti i frontalieri, secondo la circolare dell'Agenzia 26 2023 , le seguenti novità:
- - No tax area innalzata da 7500 a 10mila euro (si tratta della franchigia prevista all’art. 1 comma 175 della L. 27 dicembre 2013 n. 147)
- - deducibilità dal reddito complessivo documentato, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria previsto contrattualmente dagli enti di previdenza dello Stato in cui viene svolta l' attività lavorativa
- - esenzione fiscale anche per gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza degli Stati sede di lavoro.
Per approfondire leggi anche l'articolo Lavoratori frontalieri Svizzera novità in arrivo
Ti può interessare il pratico eBook Il lavoro Estero - 420 Domande e Risposte di L. Rodella |