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CESSIONE DI PIETRE E METALLI PREZIOSI: IL TRATTAMENTO FISCALE

Cessione di pietre e metalli preziosi: il trattamento fiscale

Analizziamo, dal punto di vista fiscale, la situazione in cui un privato cede metalli o pietre preziose

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Nel momento in cui una persona fisica cede beni mobili di sua proprietà (nel caso qui esaminato oggetti preziosi, ma le medesime considerazioni valgono genericamente per i beni mobili di proprietà personale), a seconda della finalità della cessione e delle caratteristiche di questa, può realizzare:

  • una attività commerciale abituale;
  • una speculazione commerciale occasionale;
  • una cessione non speculativa.

Tre situazioni che saranno soggette a un trattamento fiscale differenziato (per un approfondimento delle differenze è possibile leggere l’articolo “Cessione di opere d’arte da parte di privati: il trattamento fiscale” dello stesso autore). 

Ai fini di questo articolo prendiamo in esame l’ultima fattispecie: quella in cui la persona fisica, fuori dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo, cede pietre o metalli preziosi di sua proprietà (acquistati, o acquisiti in eredità o per donazione) senza finalità speculativa, quindi con finalità dismessiva.

Il punto di partenza è sempre l’inquadramento per natura della fattispecie sotto esame; per fare ciò, in relazione all’oggetto della cessione, in base alle differenziazioni proposte dalla normativa tributaria, sarà necessario distinguere tra:

  • oggetti in metalli preziosi non lavorati (come ad esempio i lingotti, i granuli e simili);
  • monete in metalli preziosi;
  • oggetti in metallo prezioso lavorato (come ad esempio i gioielli);
  • pietre preziose allo stato grezzo o lavorato (come ad esempio i diamanti).

Premesso ciò, l’inquadramento fiscale discende dall’articolo 67 comma 1 lettera c-ter del TUIR, il quale attrae a tassazione soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione di oggetti in metalli preziosi non lavorati e le monete in metallo prezioso.

Il disposto normativo non specifica quali siano i metalli interessati, ma consolidata dottrina considera preziosi l’oro, l’argento, il platino e il palladio; e dovrebbero essere attratte alla fattispecie anche le leghe contenenti almeno il 2% di uno di questi metalli.

In conseguenza di ciò, le plusvalenze da cessione di oggetti in metallo prezioso lavorato e le pietre preziose non sono soggette a tassazione. 

Ricordando però che, nel momento in cui il contribuente realizza una attività commerciale, abituale oppure occasionale, sarà interessato da altre rilevanze fiscali.

Per cui, ricapitolando, possiamo così riassumere:

  • cessione di oggetti in metalli preziosi non lavorati: imponibile;
  • cessione di monete in metallo prezioso: imponibile;
  • cessione di oggetti in metalli preziosi lavorati: non imponibile;
  • cessione di pietre preziose allo stato grezzo o lavorate: non imponibile;

Torniamo alle cessioni imponibili di metalli preziosi grezzi o monetati: la plusvalenza è soggetta a imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 3 comma 1 del DL 66/2014, e deve essere dichiarata, ai fini delle imposte dirette, sul quadro RT del modello Redditi PF.

L’importo imponibile della plusvalenza, in base al comma 6 dell’articolo 68 del TUIR, sarà dato dalla differenza tra:

  • il corrispettivo percepito per la cessione;
  • il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi”.

Il medesimo disposto normativo precisa anche che “nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione”,  e che “nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”.

L’articolo 68 comma 7 lettera d del TUIR prende in esame i casi in cui non sia possibile determinare o dimostrare il presunto costo d’acquisto: “per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione”.

Per le cessioni effettuate dal giorno 1 gennaio 2024 la possibilità di determinare forfetariamente la base imponibile non è più ammessa; per cui, in mancanza di documentazione comprovante il costo o il valore di acquisto, la plusvalenza realizzata (su cui applicare l’imposta sostitutiva) sarà pari all’intero corrispettivo percepito dalla vendita.

Il quadro delle rilevanze fiscali termina con la precisazione che anche i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, se detenuti all’estero, sono soggetti a monitoraggio fiscale, da espletarsi attraverso la compilazione del quadro RW del modello Redditi PF.

Il contribuente che vorrà prendere spunto da questo articolo per fare delle valutazioni di convenienza in relazione a possibili acquisti, non dovrà trascurare anche l’IVA applicata sugli acquisti di queste tipologie di beni mobili: questi di solito scontano l’aliquota ordinaria del 22%, ma non sempre. Per un approfondimento su alcune sensibilità relative alle imposte indirette è possibile leggere l’articolo “Oro da investimento: la forma non è requisito sostanziale” dello stesso autore.

Tag: REDDITI DIVERSI REDDITI DIVERSI

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