Il nuovo Codice dei contratti pubblici contenuto nel Dlgs 36/2023 apre alla possibilità di subappalti a cascata, ovvero alla possibilità per le stazioni appaltanti di subappaltare talune lavorazioni.
La novità , molto rilevante anche in rapporto con la precedente normativa piu restrittiva , è contenuta nell'articolo 119 comma 17 che specifica che le stazioni appaltanti possono" in base alla natura e alla complessità delle lavorazioni indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto di contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto».
Ciò significa che in assenza di specifico divieto presente nel bando di gara il subappalto successivo al primo non è vietato e questo apre a possibili subappalti a cascata perché non viene indicato un limite di partecipanti alle gare né quali siano le responsabilità in caso di subappalti a catena.
I subappalti nel nuovo codice dei contratti
Resta fermo il divieto di cessione del contratto e di integrale o prevalente subappalto delle lavorazioni :"E' altresi' nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita' di manodopera."
e si conferma anche con l’articolo 119, comma 6 il principio di corresponsabilità in solido tra aggiudicatario e subappaltatore ( la norma utilizza il termine al singolare ma potrebbe essere interpretata in senso allargato ) in relazioni agli obblighi retributivi e contributivi verso i lavoratori confermando quanto previsto dall’art 29 del Dlgs 276/2003.
Fa eccezione pero il caso di micro o piccole imprese per le quali il principio di solidarietà
Si ricorda che :
- le microimprese sono le realtà con meno di 10 dipendenti e fatturato non superiore a 2 milioni
- le piccole imprese quelle che occupano da 10 a 49 dipendenti e con fatturato non superiore a 10 milioni di euro .
Attenzione lo stesso articolo 119 specifica che NON sono considerate attivita' affidate in subappalto le seguenti categorie di servizi
a) l'affidamento di attivita' secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani o nei comuni delle isole minori (allegato annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448);
d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara.
La norma prevede infine che
- Il subappaltatore e' tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle oggetto dell'appalto e
- l'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
La decorrenza delle nuove norme sugli appalti
L’articolo 229 del Dlgs precisa che le disposizioni del Codice hanno efficacia dal 1° luglio 2023 restano in vigore fino a tale data, le norme del precedente codice n. 50/16
A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
Le novità sono applicabili quindi ai contratti stipulati dopo il 1 luglio 2023.