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APPALTI: OK AD APPLICAZIONE PARZIALE DELLA CLAUSOLA SOCIALE

Appalti: ok ad applicazione parziale della clausola sociale

Secondo il Tar del Lazio nel subentro in appalto è possibile valutare l' applicazione parziale della clausola sociale di assorbimento dei dipendenti . Vediamo i dettagli

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Il Tar del Lazio con la sentenza 13442 del 25 agosto 2023 ha  chiarito l'ambito di applicazione della clausola sociale ovvero  dell'obbligo di riassorbimento del personale  dell'impresa aggiudicataria  da parte dell'impresa subentrante,  stabilendo alcune limitazioni. 

In particolare  il Collegio richiama  la Linea guida n.13 dell’Anac che afferma "“l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente,  dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta  dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e  nei limiti in cui sia compatibile con

  • il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e
  • con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore."

Vediamo meglio nel paragrafi seguenti i dettagli del caso e le motivazioni  del Tribunale Amministrativo con la normativa di riferimento .

Assorbimento del personale  per l'impresa subentrante nella gara d'appalto 

L'impresa che ha fatto ricorso contestava la procedura e l'aggiudicazione definitiva della “Gara di appalto per l’affidamento del servizio di biglietteria presso il Parco archeologico  del Colosseo per conto del Ministero della cultura” , comunicata in data 30 marzo 202 in quanto erano state ammesse società concorrenti,   le cui offerte  non avrebbero rispettato la clausola sociale contenuta nell’art. 4 del Ccnl di settore (multiservizi), oltre che nella lex speciali e nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

In via subordinata, la ricorrente impugnava anche  l’art.26 del disciplinare di gara in quanto la mancata valutazione complessiva dei servizi produceva "una procedura di gara poco razionale".  

Al ricorso si opponevano la stazione appaltante e il ministero della Cultura assistiti dall'Avvocatura dello Stato 

Il TAR  precisa innanzitutto che la clausola sociale recata dall’art.4 del  ccnl Multiservizi  non ha valore preponderante ma va applicata in modo temperato con la  necessaria libertà organizzativa dell’impresa.

Infatti    il disposto di cui all’art.50 del D.lgs.n.50/2016, secondo cui “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione  europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei  contratti collettivi di settore " NON confligge con  la disciplina recata dalla Linea guida n.13 dell’Anac (non vincolante), che, fra l’altro, al par.3.2, dispone che  “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta  dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. 

Tale  principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento  della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)”.

Ad avviso del Collegio,dunque  non vi è disarmonia fra l’art.26 del  disciplinare di gara e l’art.53-ter del ccnl multiservizi, né fra tali  previsioni e quelle considerate dalla normativa primaria o dalla regolazione  dell’Anac 

Si richiama anche la  sentenza del Consiglio di stato 7922 2021 secondo la quali “in sede di gara pubblica alla clausola sociale non può essere attribuito un effetto automaticamente e rigidamente escludente e non può pertanto essere intesa nel senso di comportare un obbligo assoluto per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in  quanto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore  uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di  costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto”



Fonte immagine: Foto di Matthias Wewering da Pixabay

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