Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10.08.2023, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Le domande di aiuto possono essere presentate fino alle ore 19:00 del giorno 8 settembre 2023.
Soggetti ammessi all’aiuto di Stato
Sono le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati negli allegati alle Linee Guida ETS dopo il 2021 (comunicazione della Commissione Europea 2020/C 317/04), ritenuti esposti ad un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell’UE, a causa dei costi delle emissioni indirette trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.
Si riporta la lista dei codici NACE dei settori e sottosettori presenti in tale allegato.
NACE | Descrizione | |
1. | 14.11 | Confezione di vestiario in pelle |
2. | 24.42 | Produzione di alluminio |
3. | 20.13 | Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
4. | 24.43 | Produzione di zinco, piombo e stagno |
5. | 17.11 | Fabbricazione di pasta-carta |
6. | 17.12 | Fabbricazione di carta e di cartone |
7. | 24.10 | Siderurgia |
8. | 19.20 | Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
9. | 24.44 | Produzione di rame |
10. | 24.45 | Produzione di altri metalli non ferrosi |
11. | I seguenti sottosettori del settore della plastica (20.16): | |
20.16.40.15 | Polietilenglicoli e altri polieteralcoli, in forme primarie | |
12. | 24.51 | Tutte le categorie di prodotti del settore della fusione della ghisa |
13. | I seguenti sottosettori del settore della fibra di vetro (23.14): | |
23.14.12.10 | Feltri (mats) in fibra di vetro | |
23.14.12.30 | Veli in fibra di vetro | |
14. | I seguenti sottosettori del settore dei gas tecnici (20.11): | |
20.11.11.50 | Idrogeno | |
20.11.12.90 | Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
Per rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si intende uno scenario caratterizzato dall’incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra nel quale le imprese spostano la produzione al di fuori dell’Unione Europea perché non possono trasferire l’aumento dei costi provocato dall’EU ETS alla propria clientela senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 21 agosto 2023 e fino alle ore 19:00 del giorno 8 settembre 2023 deve essere compilata esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte).
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente attraverso una delle modalità previste dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
Nell’oggetto della PEC, deve essere inserita esclusivamente la ragione sociale completa dell’impresa per conto della quale si sta inviando la domanda.
Alla email devono essere allegati i moduli (firmati digitalmente) per la richiesta dell’aiuto di stato:
- Modello di domanda aiuto di Stato,
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Dati impianti e prodotti,
con relativi allegati, il documento di identità del legale rappresentante.
La data di presentazione della domanda di beneficio coincide con la data di invio telematico della medesima PEC,
Le domande sono ammesse alla fase istruttoria nell’ordine cronologico di presentazione delle PEC.
Prima dell’invio della domanda, si suggerisce di consultare le FAQ e le indicazioni pubblicate al seguente link https://www.acquirenteunico.it/attivita/fte.
Modalità di erogazione dell'aiuto
Il soggetto gestore, entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande redige, sulla base degli esiti dell’istruttoria, una relazione delle domande ammesse e non ammesse con motivazione presentate dai soggetti proponenti, e la trasmette al Ministero che a sua volta, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, adotta il provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti che provvede a trasmettere al soggetto gestore.
Per le domande di beneficio la cui attività di valutazione si è conclusa con esito positivo, con la conferma della registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale Aiuti, il soggetto gestore sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, determina prima l’intensità dell’aiuto, poi calcola l’importo dell’aiuto per ciascun beneficiario (secondo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 466 del 12 novembre 2021, che definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale), ed eroga le somme dovute a tutti i beneficiari, ritenuti idonei, sull’IBAN comunicato nell’istanza, notificando il provvedimento di concessione tramite PEC.
Resta ferma la facoltà del soggetto gestore di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.