Con la circolare 26 del 29 agosto 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti sull'applicazione della nuova imposta sostitutiva al 5% per le mance riversate ai lavoratori dai datori di lavoro nei settori ristorazione, alberghiero, turismo.
Nella prima parte del provvedimento l'Amministrazione ricorda i requisiti e le caratteristiche del nuovo regime agevolato che , si ricorda , è regime naturale di tassazione per i dipendenti che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito complessivo fino a 50mila euro ,in tutti i settori lavorativi e comprensivo anche delle mance stesse sia con mezzi elettronici che contanti.
Va anche sottolineato che: la soglia del 25% come limite di applicazione è riferito solo ai redditi nel settore turistico e costituisce franchigia per il lavoratore.
Ciò significa che la tassazione ordinaria si applica solo alle somme oltre il limite.
Nei paragrafi successivi vediamo i principali aspetti legati agli obblighi procedurali previsti a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti .
Leggi per approfondire Detassazione mance 2023: chiarimenti e "Tassazione mance alberghi e ristoranti: l'Agenzia fa il punto".
Applicazione imposta sostitutiva mance 2023
DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro devono prima del versamento al fisco dell'imposta sostitutiva trattenuta al lavoratore a seguito delle erogazioni liberali dei clienti
- verificare il rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, riferito al precedente periodo d’imposta e includendo tutti i rapporti di lavoro, anche quelli NON rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. A questo fine si puo considerare la CU rilasciata per l'anno precedente.
- ATTENZIONE in caso di più datori di lavoro colui che effettua la trattenuta deve richiedere al dipendente una dichiarazione scritta sul reddito conseguito
- Nel caso in cui il datore di lavoro accerti il diritto all'agevolazione in un momento successivo, l'imposta sostituiva con relativo rimborso si possono applicare con la prima retribuzione utile
- Il sostituto deve SEMPRE indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima.
L'agenzia precisa infine che ai fini IVA le somme sono irrilevanti quindi per i datori di lavoro e dal punto di vista operativo non ci sono adempimenti contabili obbligatori
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il dipendente:
- se ha percepito un reddito superiore a 50mila euro è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo e
- se ha percepito reddito inferiore, ai fini della verifica del limite annuale del 25 per cento del reddito annuo per il lavoro nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione deve comunicare :
- l’importo del reddito percepito da altri datori di lavoro nei settori sopracitati e
- l'importo delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva .
Rinuncia alla tassazione agevolata delle mance e dichiarazione
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare al regime agevolato In questo caso la comunicazione va effettuata in forma scritta
Il sostituto deve comunque indicare separatamente nella certificazione unica le mance assoggettate a tassazione ordinaria e la parte teoricamente soggetta all'imposta sostitutiva,
ATTENZIONE se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.
Qualora sia stata applicata l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti e non sia più possibile per il sostituto effettuare il conguaglio, il lavoratore dovrà inserire le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui vengono percepite
Resta ferma la possibilità per il lavoratore di applicare il regime che risulti per lui più favorevole.