Nell'ordinanza 22832 del 27 luglio 2023 la Cassazione si occupa della contribuzione previdenziale a carico dei commercianti a seguito di accertamento per maggior reddito.
In particolare chiarisce che la definizione di una lite fiscale attraverso la conciliazione art 39 dl 98 2022 non incide sull'obbligo di sanare il debito contributivo perseguito con la cartella esattoriale. La contestazione dell'accertamento dell'Agenzia richiede infatti precise prove in senso contrario.
Il caso riguardava l' opposizione contro una cartella esattoriale per l'importo 11.375,13 euro e concernente la contribuzione dovuta alla gestione commercianti per gli anni 2006 e 2010
Il contribuente sosteneva che l'iscrizione a ruolo era illegittima per il contestuale ricorso al giudice tributario contro l'avviso di accertamento fiscale e, in secondo luogo, la nullita' della cartella, in quanto carente della motivazione prescritta dall'articolo 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212.
La controversia fiscale è stata definita con la conciliazione prevista dall'articolo 39, comma 12, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e il tribunale di Cagliari ha annullato la cartella
affermando che la definizione della controversia fiscale priverebbe di fondamento anche la pretesa contributiva.
La Corte d'appello di Cagliari a seguito del ricorso dell'INPS ha invece riformato la pronuncia di primo grado:
- annullando parzialmente la cartella esattoriale ritenendo comunque dovuti i contributi fissi per il secondo trimestre del 2010, non compresi nella procedura di conciliazione
- evidenziando che in ogni caso che la definizione della lite fiscale non incide sulla pretesa contributiva, che dovra' essere soddisfatta in una misura pari al 30% dell'importo rivendicato dall'Istituto, cosi come previsto per l'obbligazione tributaria, in conseguenza della conciliazione fiscale.
Nel rigettare il ricorso del contribuente la Cassazione precisa che
- correttamente la sentenza di appello ha applicato l'orientamento consolidato per cui "il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, allorche' ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, e' tenuto a esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale ( Cass. 6 luglio 2018, n. 17858)", in modo non dissimile dal caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
- anche riguardo la definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'articolo 39, comma 12, del Decreto Legge n. 98 del 2011 e dall'articolo 16 della L. n. 289 del 2002, si ribadisca che tale istituto non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate. Tale atto conserva la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541) in quanto la definitivita' dell'accertamento ai fini contributivi può essere contestato solo con prove di segno contrario. (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2019, n. 24774), cosa che non è avvenuta nella controversia in oggetto.
- Viene respinta anche la richiesta di assumere eventualmente come parametro per la contribuzione l'importo fissato nella definizione agevolata. La pronuncia ricorda infatti che la giurisprudenza costante di legittimità consente di superare il valore dell'accertamento solo in presenza di critiche pertinenti e di contestazioni mirate, mai attraverso la conclusione della contesa tributaria.
Infine, in merito alla discussione delle spese processuali la Cassazione afferma che il parziale accoglimento della domanda dell'INPS non consente di ravvisare una posizione di soccombenza dell'Istituto per cui la suddivisione delle spese effettuata dai giudici di seconde cure risulta assolutamente corretta .