HOME

/

FISCO

/

ADEMPIMENTI IVA

/

TRATTAMENTO IVA MOSTRE OGGETTI D'ARTE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Trattamento Iva mostre oggetti d'arte di nuova realizzazione

Diritti di ingresso mostre oggetti d'arte: nessun ostacolo all’esenzione Iva se c'è rilevante utilità sociale e culturale dell'esposizione e delle opere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con risposta ad interpello n.417 del 4 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire che la divulgazione spontanea online di opere d'arte di una società da parte dei visitatori, non costituisce un ostacolo all'applicazione dell'esenzione IVA (art.10, comma 1, n.22). Tuttavia, l'assenza del requisito della rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione e delle opere esposte lo è. Non basta l’assenza di scopi commerciali.  

Più nel dettaglio, la società istante interpella il Fisco per sapere se la diffusone “virale” delle immagini delle proprie opere esposte costituisce un “beneficio commerciale indiretto” così da impedire l’applicazione dell’esenzione Iva, prevista per le mostre (numero 22, articolo 10, comma 1, DPR 633/1972 - in seguito, “Decreto Iva”), che richiede invece l’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

In particolare, la società istante, mettendo a disposizione le proprie capacità artistiche e creative, svolge le seguenti attività:

  • servizi di realizzazione e allestimento di stand e arredamento di interno per negozi ad alto contenuto creativo-artistico, a favore di imprese operanti nel settore della moda, della cosmetica, del food e del luxury in generale;
  • servizi di consulenza in materia di design, branding e marketing.

Adesso, la società, vuole realizzare nuovi profitti dalla vendita ai visitatori dei biglietti per l’ingresso all’interno di specifici spazi museali.

La società istante, resasi conto della capacità attrattiva delle proprie realizzazioni artistiche esposte presso gli stand o presso i negozi dei propri clienti, ha infatti intenzione di offrire un ulteriore servizio che consiste nell’esposizione al pubblico delle opere artistiche di propria realizzazione ed in particolare:

  • esporre opere di proprietà dell’Istante al pubblico (alcune con carattere innovativo e tutelate mediante brevetto e diritto d’autore);
  • esporre le opere citate in spazi sempre nuovi in assenza di eventi musicali, culturali o di intrattenimento;
  • pubblicizzare l’esposizione mediante cartellonistica, sponsorizzazioni digitali on-line e principalmente sui social-media. In particolare tale attività sarà in parte esternalizzata ed affidata ad agenzie specializzate;
  • lo scopo dell’esposizione non è ai fini della vendita delle opere ma solo divulgativo.

Il contribuente/istante sottolinea che i visitatori che accedono alla mostra, sono liberi di scattare foto alle opere esposte e di diffonderle all’interno dei propri profili social senza alcuna restrizione da parte della società espositrice. Ogni singola immagine “postata” sui social può diventare virale. Da qui il beneficio per la Società in termini di aumento del numero di visitatori e quindi delle vendite dei biglietti per la mostra.

A questo punto il contribuente fa presente che, secondo la prassi amministrativa, possono ricondursi tra le operazioni esenti ai fini IVA di cui all’articolo 10 del cd. Decreto Iva, le mostre a carattere culturale e sociale con i seguenti requisiti:

  • esposizione in spazi appositi di quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità  sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico;
  • scopo divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica  ecc.);
  • assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

Secondo la società non vi è alcuna speculazione commerciale di cessione a terzi di opere d’arte in quanto l’incremento degli ingressi presso lo spazio espositivo deriva dalla divulgazione virale delle immagini presso i social-media. Il beneficio è certamente gratuito, casuale e inevitabile ma ciò non dovrebbe impattare sulla possibilità di applicare l’esenzione Iva sul diritto d’ingresso a titolo oneroso al visitatore.

L’Agenzia delle Entrate fa presente che la ratio dell’esenzione IVA, richiamata dall’istante, pone le sue basi nella volontà del legislatore di utilizzare le mostre come veicolo per la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di beni con rilevante utilità sociale e culturale, realizzate da autori di chiara fama.

Nel caso esposto, la Società afferma di esporre al pubblico opere nuove, realizzate dai soci, mentre secondo la risoluzione n.30/E del 1998, l’esenzione “oggettiva” IVA richiamata, “opera ogni qual volta vengono esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza”.

È quindi di ostacolo l’assenza di una rilevante utilità sociale e culturale delle opere proposte dal contribuente, dovendo essere finalizzate alla promozione della conoscenza (storica, artistica, ecc.). Non basta così l’assenza dei dichiarati scopi speculativi.

Per approfondire:

Fiscalità dei beni culturali e opere d'arte eBook edizione 2023

Tipologie di operazioni ai fini Iva eBook edizione 2023

Fonte immagine: Foto di just-pics da Pixabay

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ADEMPIMENTI IVA · 20/11/2024 Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?

Chiarimenti ADE con Risposta a interpello n 223, sulla imponibilità IVA delle somme stabile a titolo risarcitorio nel contratto di appalto

Non è reato il mancato versamento IVA per ft non incassate

Cassazione n 41238/2024: non commette reato l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.