Pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto la Delega al Governo per la riforma fiscale, in vigore dal 29 agosto 2023.
L’articolo 8 “Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive” prevede la revisione della disciplina dell’IRAP attraverso un processo graduale, dando priorità:
- alle società di persone e,
- alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Tale revisione è necessaria anche nell’ottica di una semplificazione del sistema tributario che prevede in linea di principio una ridistribuzione del carico fiscale.
Si ricorda che già dal 2022, l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni. Invece precedentemente, ai fini dell’esclusione dall’Irap, per tali soggetti era prevista la verifica dell’insussistenza di un’attività autonomamente organizzata.
Delega fiscale: una sovraimposta in sostituzione dell’Irap
In particolare, sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome.
La legge 111/2023 "Delega al Governo per la Riforma fiscale", introduce infatti una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell’IRES, con l’esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali e, specifica chiaramente la norma, con invarianza del carico fiscale.
In generale si dovrà assicurare e garantire alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti.
Si ricorda che l’Irap rappresenta un’importante fonte di finanziamento regionale principalmente per il fabbisogno sanitario.
Finanziamento del fabbisogno sanitario e parità di gettito per le Regioni
Il legislatore delegato deve garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che si trovano in condizioni di squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche in modo automatico, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime.
Da sottolineare che, il legislatore è tenuto a garantire il rispetto dei principi e criteri direttivi generali in materia di esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote che non siano del proprio livello di governo nonché dei principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi (previsti dall’art.2, comma 1 lett. g) della legge delega per la riforma fiscale) per tutte le regioni, anche durante il periodo transitorio relativo al graduale superamento dell’imposta.
Niente aggravi per dipendenti e pensionati
Per finire, al comma 2 dell’art.8, è espressamente previsto che gli interventi normativi che dovranno essere adottati per il superamento dell’imposta in oggetto, non dovranno generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di persone.
IRAP imposta sulle attività produttive
Ricordiamo per completezza che l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal d.lgs. n. 446/1997. Il presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’IRAP è un “ tributo proprio derivato ”, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.
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