La Delega al Governo per la Riforma fiscale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.189 il 14 agosto 2023, Legge 111/2023, al Capo II, "Gli altri tributi indiretti", dispone in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
In particolare, l’articolo 12 “Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” è stato modificato durante l’esame parlamentare con il fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, così da ridurre l’emissione di gas climalteranti e quindi tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto;
- promuovere la produzione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili, rispettando quelle che sono le disposizioni dell’Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa;
- incentivare l’utilizzo di prodotti energetici più compatibili con l’ambiente rimodulando la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica;
- riordinare e revisionare le agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientali dannosi;
- semplificare gli adempimenti relativi alla detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell’accisa, anche ricorrendo alla progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;
- rivedere la disciplina di applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti con particolare riferimento ai prodotti che ne costituiscono base imponibile.
Nel dettaglio alla lettera a) del comma 1, si fa chiaramente riferimento alla valutazione che deve essere effettuata nella scelta dei prodotti energetici così da ridurre progressivamente le emissioni di gas climalteranti e l’inquinamento atmosferico. Tale obiettivo sarà raggiungibile anche con l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili.
Si introducono, specifica la lettera b) che segue, meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o di altri gas a consumatori finali ai fini dell’applicazione dell’accisa agevolata o dell’esenzione. L’obiettivo principale è infatti, quello di promuovere la produzione di energia elettrica, di gas metano o naturale e di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili.
Si ricorda che la Direttiva 2003/96/CE, modificata e integrata nel tempo, dispone a livello comunitario in merito alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. La direttiva ammette esenzioni e riduzioni fiscali in particolare per ragioni di politica ambientale e sanitaria. Gli Stati membri possono esentare dalla tassazione le fonti di energia rinnovabili, come i biocarburanti o i combustibili e l’energia elettrica utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri in treno, metropolitana, tram o filobus.
Sono molteplici gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva citata. Per esempio:
- il passaggio ad un’economia concorrenziale, a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza energetica;
- disciplinare le imposte in materia di energia elettrica, di tutti i carburanti e della maggior parte dei combustibili per riscaldamento, al fine di garantire il corretto utilizzo del funzionamento del mercato unico dell’UE per l’energia e quindi evitare possibili distorsioni del commercio e della concorrenza causate da forti differenze tra i sistemi fiscali nazionali.
In generale, i prodotti energetici sono tassati solo se utilizzati come carburante o per il riscaldamento; sono previsti livelli minimi di imposte sui carburanti, i combustibili per il riscaldamento e l’elettricità. Le riduzioni di imposta possono riguardare prodotti energetici usati:
- per il riscaldamento;
- in agricoltura;
- nei motori fissi e nei macchinari per l’edilizia e per le opere pubbliche rispetto a quanto previsto per il carburante da autotrazione.
È altresì ammessa la riduzione del prelievo fiscale sul gasolio commerciale (se utilizzato da autotrasportatori o per il trasporto passeggeri) rispetto al gasolio per uso non commerciale.
In merito alla lettera f) del comma 1 art.12, riguardante la revisione della disciplina di applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, come specificato precedentemente, il riferimento riguarda nel dettaglio l’aggiornamento della platea dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo. Ciò per considerare l’evoluzione del mercato di riferimento e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all’applicazione della medesima imposta di consumo.
Cosa sono le accise
L'accisa è un'imposta indiretta fissa, che colpisce determinati beni al momento della produzione o del consumo. La disciplina delle accise è complessa e stratificata, costituita da norme comunitarie e nazionali. Le accise sono delle imposte armonizzate a livello europeo già da molti anni. La relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta (generalmente gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici).
In generale, la struttura delle accise e le aliquote minime sono stabilite dalle norme UE ed è facoltà degli Stati innalzare la misura delle aliquote.
Attualmente è richiesto a gran voce un nuovo intervento per ridurre il peso delle accise soprattutto per quanto riguarda il prezzo finale di benzina e diesel che impatta anche sugli automobilisti. Tuttavia, in questi giorni, il Governo ribadisce che la priorità rimane il taglio del cuneo fiscale e che attuare una misura per ridurre le accise costerebbe troppo. Non si escludono comunque eventuali provvedimenti se il prezzo del carburante dovesse aumentare a dismisura.