Critica l'applicazione della normativa sull'equo compenso per i professionisti in rapporto al nuovo codice degli appalti . Con una nota del Presidente Busia l'autorità nazionale anti corruzione ANAC fa propri i rilievi di molti addetti ai lavori e sollecita un intervento governativo per evitare conteziosi e blocco delle gare.
Dubbi di coordinamento tra equo compenso e Codice dei contratti pubblici
Il presidente ANAC con Atto del 27 giugno 2023 pubblicato sul sito istituzionale il 4 agosto scorso, fa presente di avere ricevuto molte richieste di chiarimenti concernenti il coordinamento della disciplina legislativa dell’equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti, entrato in vigore lo scorso 1 luglio.
Il problema riguarda la formulazione delle offerte nelle gare d'appalto e in particolare la determinazione dei compensi per quanto attiene ai servizi di ingegneria e architettura.
In effetti, precisa ANAC, " sia la formulazione dell’articolo 41, comma 15, che l’articolato di cui alla legge n. 49 del 2023 pongono il dubbio di come debbano intendersi le previsioni dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali di cui alle tabelle ministeriali contenute nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 e richiamate all’interno dell’Allegato I.13 al nuovo Codice dei contratti.
Si ricorda che l’articolo 41, comma 15, del Codice statuisce che i corrispettivi cosi determinati sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Non viene più utilizzata l'espressione «criterio o base di riferimento», diversamente dall’articolo 24, comma 8, del decreto, ma la giurisprudenza e la prassi sviluppatisi in proposito hanno sempre considerato che le tabelle ministeriali fossero da utilizzare solo quale parametro iniziale del compenso da porre a base di gara, con la conseguente possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate.
Con la legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» è stato invece di fatto riproposto il criterio dell’inderogabilità dei minimi tariffari in quanto si prevede la nullità delle clausole che prevedano un compenso non equo e anche sanzioni per i professionisti che eventualmente lo accettino .
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In sostanza afferma ANAC "si pone il problema di valutare se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi. Deporrebbe, in questo senso anche il Parere della XIV Commissione Permanente (Politiche dell’Unione Europea) del 18.01.2023 sulla proposta di legge C. 338. Accogliendo tale impostazione, si porrebbe l’ulteriore difficoltà di comprendere quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura."
Va precisato tra l'altro che la problematica comunque si potrebbe evidenziare per tutte le prestazioni professionali collegate alle gare d'appalto pubblico, non solo quelle legate alla progettazione ma anche ai servizi contabili e di rendicontazione.
Precisando che: " l’Autorità non può fornire indicazioni sulla percentuale legittima di ribasso, in quanto cio comporta il rischio di individuare importi diversi da quelli fissati dai decreti ministeriali " la nota conclude che "si intende segnalare la questione rimettendola alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, per ridurre i rischi di contenzioso restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento in un’ottica di collaborazione istituzionale.