La risoluzione n.51 del 9 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate interviene per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito in oggetto ed istituisce il seguente codice tributo:
- “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Si ricorda che il decreto legge 48/2023 c.d decreto Lavoro, all’articolo 39-bis comma 1, ha stabilito il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi
- per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023
- a favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Da sottolineare che il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.
Le disposizioni previste, si applicano a favore dei dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo di imposta 2022, a 40 mila euro.
Il dipendente deve presentare istanza e l’agevolazione è riconosciuta dal sostituto di imposta che recupera successivamente il credito maturato conseguente al contributo erogato al lavoratore.
Infatti al comma 4 dell’art.39-bis si fa presente che “Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”
Come compilare il modello F24
Il codice tributo 1702 è esposto:
- nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero,
- nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Si fa presente che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per non incorrere nel rifiuto dell’operazione di versamento.
Inoltre, l’utilizzo in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.