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CODICE TRIBUTO CREDITO TRATTAMENTO INTEGRATIVO LAVORO NOTTURNO

Codice tributo credito trattamento integrativo lavoro notturno

Codice tributo credito maturato per effetto del trattamento integrativo per i lavoratori del turismo e stabilimenti termali: le entrate lo ridenominano

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La risoluzione n.51 del 9 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate interviene per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito in oggetto ed istituisce il seguente codice tributo:

  • 1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

Si ricorda che il decreto legge 48/2023 c.d decreto Lavoro, all’articolo 39-bis comma 1, ha stabilito il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi

  • per il periodo dal 1° giugno al  21 settembre 2023
  • a favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Da sottolineare che il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

Le disposizioni previste, si applicano a favore dei dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo di imposta 2022, a 40 mila euro.

Il dipendente deve presentare istanza e l’agevolazione è riconosciuta dal sostituto di imposta che recupera successivamente il credito maturato conseguente al contributo erogato al lavoratore. 

Infatti al comma 4 dell’art.39-bis si fa presente che “Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Come compilare il modello F24

Il codice tributo 1702 è esposto:

  • nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonnaimporti a credito compensati”, ovvero, 
  • nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Si fa presente che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per non incorrere nel rifiuto dell’operazione di versamento.

Inoltre, l’utilizzo in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Fonte immagine: Foto di Mudassar Iqbal da Pixabay

Tag: TURISMO TURISMO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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