I lavoratori impatriati possono utilizzare il regime agevolato anche per un secondo ingresso in Italia, se entro i cinque anni di durata dell'agevolazione. Lo afferma l'Agenzia delle entrate in una risposta a interpello non pubblicata.
Il caso sottoposto all'amministrazione riguardava un lavoratore dipendente che aveva beneficiato del regime impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) per gli anni di imposta 2019 e 2020, con esenzione del 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia . Prima della scadenza del quinquennio agevolato prevista per il 2023 il lavoratore si era trasferito in Francia, ed era di nuovo rientrato nel 2022, fissando la residenza fiscale in Italia dal 2023 . La domanda riguardava quindi la durata rimanente del regime agevolato anche sulla base della modifica alla norma intervenuta con il DL 34 2019 che ha innalzato l'esenzione al 70% del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia.
L'agenzia ricorda che attualmente il regime prevede che i redditi di lavoro dipendente autonomo e di impresa in forma individuale) prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (10% in caso di trasferimento al Sud) per un quinquennio, in presenza dei seguenti requisiti :
- a) il lavoratore non sia stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento;
- b) l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano;
- c) l’impatriato si impegna a permanere in Italia per almeno due anni, pena la decadenza dall’agevolazione, con recupero dei benefici già fruiti, oltre interessi e sanzioni.
E' prevista anche la proroga per un ulteriore quinquennio con una minore detassazione in caso di figli o acquisto di immobili di tipo residenziale.
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Nella risposta l'Agenzia evidenzia che la disciplina non prevede la sospensione per gli anni di espatrio ma non esclude possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale per un secondo rimpatrio , in presenza ricorrere dei requisiti previsti dal citato articolo 16.
Pertanto, in caso di espatrio dopo il biennio di permanenza obbligatoria richiesto dalla norma ma prima della fine del quinquennio agevolato, come nel caso oggetto dell’interpello, il lavoratore può nuovamente avvalersi del regime ex novo, per ulteriori 5 anni fino al 2027, considerando quale anno di decorrenza il 2023.
L'interpretazione pro contribuente si inserisce nella prospettiva di ulteriori interventi in tema di agevolazioni annunciata dal Governo nella delega fiscale che con i decreti attuativi, si propone di intervenire anche sulla residenza fiscale delle persone fisiche e sui regimi fiscali speciali per chi sceglie il nostro Paese.
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