HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

AGENZIE INTERINALI: PROROGHE OLTRE IL LIMITE SE SI PROVA LA TEMPORANEITÀ

Agenzie interinali: proroghe oltre il limite se si prova la temporaneità

La Cassazione specifica il criterio di temporaneità e non solo di durata massima per le proroghe dei contratti a termine per le agenzie di somministrazione Sentenza 23445 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

I contratti i lavoro interinale a tempo determinato possono essere reiterati solo per esigenze  temporanee, anche oltre il termine di 36 mesi  . La specificazione ( non del tutto chiarificatrice) arriva dalla Cassazione   con la sentenza 23445 del 2023 . Vediamo di seguito e i dettagli del caso analizzato nella nuova pronuncia 

Il caso riguardava una lavoratrice  che aveva chiesto al tribunale la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato  con la ditta utilizzatrice a seguito di 4 contratti a termine in somministrazione, con le stesse mansioni e senza soluzione di continuità,  con superamento del limite di 36 mesi  stipulati  tramite una  agenzia interinale  multinazionale

Il ricorso veniva  accolto dal Tribunale ma  respinto dalla Corte d'appello  che  riteneva anche non vi fosse motivo di rimettere la questione alla Corte costituzionale ovvero  alla Corte di Giustizia UE, chiesto dalla ricorrente, in quanto esistono già nel nostro ordinamento strumenti adeguati per sanzionare il ricorso abusivo all’istituto della somministrazione da parte dell’utilizzatore 

La corte territoriale osservava in fatti che sulla base della legge vigente all'epoca dlgs 276 2003  il superamento del limite temporale non significava automaticamente mancanza di temporaneità dell' impiego. Concludeva quindi che  nessuna conversione del rapporto poteva essere disposta nei confronti della ditta utilizzatrice ne dell'agenzia 

La lavoratrice fa appello in cassazione denunciando in particolare il fatto che  sia stato posto a suo carico l’onere della prova circa la sussistenza delle ragioni legittimanti il ricorso alla somministrazione anziché del datore di lavoro. 

Veniva chiesto inoltre di  sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,  la seguente questione pregiudiziale in ordine all’interpretazione dell’art. 5.5 Direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale: 

Se l’art. 5.5 della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE debba essere  interpretato nel senso che osti all’applicazione del D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 34/2014, che:

 a) non prevede limiti alle missioni successive del medesimo lavoratore  presso la stessa impresa utilizzatrice; 

b) non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione stessa; 

c)non prevede il requisito della temporaneità dell’esigenza produttiva propria dell’impresa  utilizzatrice quale condizione di legittimità del ricorso a tale forma di contratto di lavoro”.

Su questo la cassazione osserva che la  Corte di Giustizia UE si è nel frattempo già  espressa  con sentenza del data 14 ottobre 2020, JH c. KG, C681/2018. Su queste basi la Cassazione ribadisce che 

malgrado  la direttiva  non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale  " tale requisito è da considerare come implicito ed immanente del

lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione.(..) E’ compito  dunque del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi  temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende,  secondo l’ordinamento interno, la nullità dei contratti".

La Cassazione evidenzia che nel caso in esame lo scrutinio pur compiuto dalla Corte territoriale sullo stesso tema è risultato parziale e comunque non conforme ai  principi di diritto: la Corte di appello infatti si è limitata   ad escludere un ricorso abusivo dell’istituto della somministrazione pur avendo  accertato che le missioni corrispondenti ai tre contratti di somministrazione a termine, sempre per la medesima unica lavoratrice e per identiche mansioni specifiche, inquadrate ogni volta nel medesimo livello contrattuale, si erano succedute presso la stessa utilizzatrice senza “interruzioni tra una missione e l’altra”, per un tempo complessivo di oltre quattro anni (senza determinare  precisamente tuttavia il  numero complessivo di giorni), in ogni caso superiore senz’altro, e non di poco, al tempo complessivo di 36 mesi".

Si sottolinea  quindi come invece  incombeva sul giudice di merito stabilire se " la reiterazione delle missioni della lavoratrice, senza soluzione di continuità,  presso l’impresa utilizzatrice avesse oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea". 

Gli ermellini richiedono quindi di valutare la temporaneità di una mansione lavorativa anche al di la della durata che superi il limite stabilito per legge . Non si specificano però i principi su cui basare tale giudizio.

 Il ricorso è  accolto con rinvio per un nuovo giudizio.

 Ti possono interessare anche:

 l'eBook Busta paga guida operativa di MC. Prudente  e 

 i  manuale Paghe e contributi 2023 di A. Gerbald (Libro di carta 416 pagg. Maggioli editore)

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CCNL E TABELLE RETRIBUTIVE 2024 · 22/11/2024 CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: rinnovo in vigore

Validato dalla Corte dei Conti Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche. La tabella dei minimi retributivi in vigore

Concorso RIPAM Sud 2200 posti: prova scritta e istruzioni

Pubblicato il calendario della prove del concorso Coesione SUD 2200 posti 2024, al via il 10 dicembre. Tutte le INFO, faq RIPAM. Requisiti e posti disponibili. WEBINAR GRATUITO

TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.