La Legge delega fiscale è stata pubblicata in Gazzetta lo scorso 14 agosto come legge n. 111 2023.
Tra le novità si segnala il ruolo che assumeranno gli ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
La versione precedente del testo prevedeva il superamento degli ISA, al fine di rendere meno gravosa la gestione degli adempimenti dichiarativi ai contribuenti; nella versione approvata, nel contesto di un progetto di incentivazione dell’adempimento spontaneo, il superamento degli ISA ha lasciato il posto alla loro semplificazione e al loro utilizzo per l’elaborazione del concordato preventivo biennale, destinato ai contribuenti di minore dimensione.
Le misure sono state trattate dall’articolo 17 della Legge delega fiscale.
Come detto, il progetto è quello di ridurre il peso dell’onere dichiarativo, attraverso una semplificazione degli ISA, e di stimolare l’adempimento spontaneo attraverso il rafforzamento dei benefici premiali previsti per i contribuenti più virtuosi.
I benefici premiali oggi previsti, a fronte del costo insito nelle maggiori imposte, non offrono benefici premiali sufficienti a stimolare considerevolmente la dichiarazione di maggior ricavi; a questo fine la Legge delega prevede il rafforzamento degli incentivi previsti per i contribuenti più virtuosi, partendo dalla possibilità di ridurre le tempistiche dei rimborsi dei crediti fiscali.
Il mantenimento degli ISA però va inserito nel contesto dell’introduzione del concordato preventivo biennale, per i contribuenti di minore dimensione, che vuole rappresentare un punto di svolta nel rapporto tra fisco e contribuenti.
Oggi gli ISA rappresentano una modalità di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo fiscale, controlli che, a causa della moltitudine dei contribuenti, non avvengono in modo sistematico; il concordato preventivo biennale, nel progetto di legge, vuol superare il concetto del controllo a posteriori delle risultanze della dichiarazione, per diventare un metodo di stima preventiva del reddito futuro.
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Con maggiore precisione, la Legge delega, in un’ottica di potenziamento degli istituti di adesione spontanea, per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevede:
- l’introduzione del concordato preventivo biennale, attraverso il quale i contribuenti avranno la possibilità di aderire, previo contraddittorio con modalità semplificate, alla proposta sviluppata dall’Agenzia delle Entrate incrociando le banche dati a sua disposizione con le risultanze degli ISA;
- la proposta si configurerà nella stima di una base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, e dei contributi previdenziali obbligatori, in base alla quale versare imposte e contributi nei successivi due anni;
- ciò permetterà al contribuente di rendere certa la propria posizione tributaria, in quanto imposte e contributi si verserebbero in funzione della base imponibile preventivamente concordata, a nulla rilevando eventuali maggiori o minori redditi imponibili realizzati, superando così, preventivamente, le incertezze derivanti da un eventuale contenzioso;
- restano fermi gli obblighi contabili e dichiarativi, oltre che quelli in materia di IVA, in quanto questa, essendo una imposta unionale, continuerà a seguire le regole ordinarie.
Fondamentalmente, non riuscendo a controllare tutti i contribuenti, l’idea sarebbe quella di smettere di farlo, calcolando e definendo anticipatamente le imposte e i contributi dovuti in base all’incrocio delle banche dati disponibili con le risultanze degli ISA, a loro volta figli di una elaborazione statistica.
Un quotidiano economico nazionale ha pubblicato una anticipazione secondo la quale una delle ipotesi al vaglio sarebbe quella di inserire i contribuenti in regime forfetario nella platea dei soggetti interessati al concordato preventivo biennale. Per questi contribuenti sarebbero predisposti dei modelli ISA specifici, ma non è chiaro come l’elaborazione degli indici possa essere compatibile con una contabilità non analitica.
L’introduzione di questo strumento è stato visto positivamente da più parti perché limita la possibilità di contenzioso, in un sistema che soffre di un grave deficit di certezza del diritto tributario; per contro le perplessità si basano sul fatto che, in un sistema così disegnato, se generalizzato, l’effettiva percezione dei redditi imponibili smette di essere la colonna portante per la determinazione della base imponibile.
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