Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.189 del 14.08.2023 la Legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la Riforma fiscale.
L’art.17 “Principi e criteri direttivi per le procedure di accertamento, di adesione e di adempimento spontaneo”, contenuto al titolo III del testo di legge per la riforma fiscale, si pone come obiettivi:
- la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti,
- l’utilizzo di risorse orientate al controllo dei soggetti fiscalmente più rischiosi e pericolosi, evitando di perdere tempo con i contribuenti più ligi al dovere.
Si ricorrerà anche alle nuove tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale, cosi da contenere gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.
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Principali misure nell'ambito dell'accertamento
La riforma fiscale, in particolare, prevede:
- di applicare in via generalizzata il principio del contradditorio, a pena di nullità, con esclusione dei controlli automatizzati e di rafforzare il diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario attraverso una disciplina omogenea di partecipazione, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;
- di concedere un termine congruo, almeno di 60 giorni, a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;
- l'obbligo, a carico dell’ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente e quindi estendere quanto già previsto dall’art.12 comma 7 dello Statuto del contribuente, in base al quale dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici;
- di razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
- di introdurre, in attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche;
- di rivedere, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea.
Adempimento spontaneo del contribuente
Sono poi numerose le misure volte ad incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Si parte dal potenziamento dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance) di cui al titolo III del decreto legislativo 125/2015 “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”.
Il regime dell’adempimento collaborativo consente ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiori a un miliardo di euro di pervenire con il Fisco a una valutazione delle situazioni potenzialmente rischiose sotto il profilo fiscale prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali accedendo anche ad una procedura abbreviata di interpello preventivo.
Adesso si punta a ridurre la soglia di accesso per ammettere quei contribuenti che pur carenti dei presupposti per accedere a tale regime, appartengono in ogni caso a un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto abbia i requisiti di ammissione. Il gruppo stesso deve tuttavia adottare un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, da utilizzare in modo unitario per tutte le società del gruppo.
Con lo scopo di revisionare il regime in oggetto, si prevede:
- la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria;
- la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;
- l’introduzione di nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;
- l’introduzione di procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;
- l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;
- che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime.
Tempi più brevi per i controlli
Riduzione dei tempi per i controlli al fine di non appesantire il contribuente con oneri amministrativi e con l’obbligo di conservazione delle scritture contabili. Restano comunque fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.
Inoltre:
- saranno revisionati altresì i termini di accertamento dell’imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell’imposta, nell’ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;
- è prevista una limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.
Per ultimo, al comma 2 dell’art.17 è stabilito che tali criteri e principi direttivi non si applicano ai fini della riforma dell’attività di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi regolamentate nel dettaglio dalla stessa delega.
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