L'INPS, con Messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023, precisa le modalità di presentazione dell'istanza di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per
- artigiani e commercianti
- datori di lavoro domestico e
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata,
interessati dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna, Toscana e Marche verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.
Come per le imprese, le istanze vanno inviate entro il 20 novembre 2023.
Le prime istruzioni erano state fornite con la circolare 67 del 20 luglio 2023 in cui si precisava che sono interessati i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel decreto.
Venivano anche precisate le modalità di ripresa dei versamenti, sempre entro il 20 novembre 2023 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi
- alle note di rettifica scadute,
- ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto
- agli atti di accertamento da vigilanza documentale
- alla prima rata in caso di domanda di rateazione che ricada nel predetto periodo
- alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
- alla quota di contribuzione a carico dei lavoratori.
Istanza sospensione tramite Cassetto Previdenziale
INPS precisa che la sospensione va richiesta tramite la “Comunicazione bidirezionale” del proprio “Cassetto previdenziale "
- Per Artigiani e commercianti sono comprese le scadenze dei:
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;
- contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e primo acconto sul reddito eccedente per l’anno 2023;
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
- Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese le scadenze dei contributi relativi al II trimestre 2023 riferite ad attività svolte nei territori citati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza è sospesa se ricade entro il 31 agosto ( entro dieci giorni dalla data di fine attività)
- per artigiani commercianti e datori di lavoro domestico va allegato il Modello SC101 compilato
- Per i liberi professionisti sono compresi i contributi dovuti a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023. La procedura permette al libero professionista di compilare il modello “SC101” (presente nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”) direttamente sul portale e rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata.