Con questione time n 5-01210 del 1 agosto, rubricato iniziative volte a definire l’operatività delle disposizioni in materia di criptovalute vengono forniti i seguenti chiarimenti:
- si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che si trovano in Italia;
- la prova del costo d’acquisto delle cripto-attività può essere fornita avvalendosi della documentazione rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto l’acquisto o lo scambio delle cripto-attività, alla data in cui lo stesso è concluso, ovvero di altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l’acquisto.
Tassazione Criptovalute: chiarimenti con questin time del 1 agosto
Nel dettaglio gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina concernente il trattamento fiscale previsto per la detenzione e la cessione delle cripto-attività ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 197 del 2022 (legge di bilancio per 2023).
In particolare, si segnalano alcune criticità della predetta disciplina e si suggeriscono iniziative volte a definire più puntualmente il perimetro di operatività delle disposizioni per gli addetti del settore.
La legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è intervenuta, nell’ambito della tassazione delle cripto-attività, al fine di introdurre una disciplina fiscale a regime del fenomeno, comprensiva di previsioni relative all’applicazione dell’imposta sostitutiva e alla definizione degli obblighi di monitoraggio (commi da 126 a 132, per le imposte sui redditi, e commi da 144 a 147, per l’imposta di bollo).
Tanto premesso, in merito alla richiesta di definire i criteri di collegamento idonei ad integrare il requisito della territorialità, con riferimento alla tassazione, in Italia o all’estero, dei redditi derivanti da cripto-attività, viene chiarito che, nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, il principio di tassazione è costituito dal « worldwide taxation », pertanto, indipendentemente dal luogo in cui siano detenute le cripto-attività, i redditi derivanti dalle stesse sono soggetti a tassazione in Italia.
Fatta salva l’eventuale applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti non residenti in Italia, l’articolo 23, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che sono assoggettati a tassazione in Italia:
- « i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
- 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
- 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
- 3) dei redditi di cui alle lettere c quater) e c-quinquies) del medesimo arti[1]colo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati ».
Tali indicazioni sono, tra l’altro, contenute nella bozza di circolare dell’Agenzia delle entrate in materia (paragrafo 5) pubblicata in consultazione il 15 giugno 2023.
La legge di bilancio per il 2023 non ha previsto una analoga esclusione per i redditi diversi, di cui alla lettera c-sexies), introdotta dal comma 126, lettera a), dell’articolo 1 della medesima legge, nel comma 1 del suddetto articolo 67 del TUIR; pertanto, nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 1, let[1]tera f), i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che si trovano in Italia.
Con riguardo, poi, alla richiesta concernente la delimitazione della prova del costo d’acquisto delle cripto-valute, non essendo previsto, per queste ultime, cambi ufficiali in Italia (differentemente da quanto avviene in altri Paesi, quali la Svizzera), si sottoliena che i criteri per la determinazione del costo di acquisto delle cripto-attività sono definiti dal comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR, introdotto dal comma 126, lettera b), dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, il quale, al quinto periodo, stabilisce che: « Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente ».
Tale prova potrebbe essere fornita, ad esempio, avvalendosi della documentazione rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto l’acquisto o lo scambio delle criptovalute, alla data in cui lo stesso è concluso, ovvero di altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l’acquisto.