Con un avviso del dipartimento dello sport si informa che dal 1 agosto è aperta la piattaforma per richiedere il credito di imposta per le sposorizzazioni sportive 2022.
L’articolo 9 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, ha esteso anche per l’anno di imposta 2022, le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Credito di imposta sponsorizzazioni sportive 2022: a chi spetta
Il credito di imposta in esame spetta:
- ai lavoratori autonomi,
- alle imprese
- e agli enti non commerciali
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
Credito di imposta sponsorizzazioni sportive 2022: presenta la domanda
La domanda di riconoscimento del suddetto contributo deve essere effettuata tramite la piattaforma online:
- www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022
- attivata dal Dipartimento per lo sport il giorno 1° agosto 2023;
Attenzione al fatto che non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa da quella prevista e al di fuori dei termini stabiliti.
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 29 settembre 2023.
Credito di imposta sponsorizzazioni sportive 2023: le novità
L'avviso del Dipartimento specifica quanto segue.
Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta per il primo trimestre 2023, come previsto dalla legge di bilnacio 2023 (legge n 197 del 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615) che ha apportato modificazioni all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si precisa che la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella in oggetto in riguardante il 2022.