Con Decreto 11 luglio 2023 contenente il regolamento di funzionamento della banca dati aste giudiziarie (ai sensi dell'art 26 comma 6 del DLGS n 149/2022) pubblicato in GU n 175 del 28 luglio, il Minsitero della Giustizia disciplina:
- le modalita' di acquisizione dei dati e il loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie,
- le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
Banca dati aste giudiziarie: che cos'è
La banca dati relativa alle aste giudiziarie e' tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:
- a) esecuzioni immobiliari;
- b) esecuzioni mobiliari;
- c) vendite nelle procedure concorsuali.
Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:
- a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica
- b) il codice IBAN del conto corrente bancario o ostale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
- c) la relazione di stima dei beni;
- d) il nominativo del professionista delegato;
- e) il prezzo di stima;
- f) il prezzo base;
- g) il prezzo di aggiudicazione;
- h) il compenso liquidato al professionista delegato.
Viene precisato che, per ragioni di giustizia, l'autorita' giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza.
A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o piu' soggetti abilitati.
Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato.
Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.