Con Risposta a interpello n 397 del 27 luglio le Entrate replicano positivamente al quesito di un istituto di credito che vuole conferma del fatto che la propria stabile organizzazione possa compensare i crediti Superbonus di cui si è resa cessionaria, con i versamenti d'imposta dovuti per la propria attività di rappresentante fiscale dello stesso istante.
I dettagli
L'istante è un istituto di credito che opera in Italia mediante una stabile organizzazione che «ha attuato una operazione di fusione per incorporazione di [BETA] [...] una società controllata per il [...] per cento dall'Istante che, inter alia operava in Italia per il tramite di una stabile organizzazione offrendo servizi connessi al deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione. Per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione, l'attività svolta dalla stabile organizzazione italiana di [BETA], riguardante l'attività di deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione di cui all'art. 1838 del codice civile è stata assorbita nella Stabile Organizzazione dell'Istante.».
L'istante evidenzia che a seguito della fusione è sua intenzione «... attribuire alla propria Stabile Organizzazione il ruolo di rappresentante fiscale, affinché provveda nell'esecuzione di tutti gli adempimenti di natura tributaria rilevanti nel territorio dello Stato connessi alla propria operatività.».
Viene inoltre evidenziato che «la Stabile Organizzazione dell'Istante si è resa cessionaria di crediti d'imposta derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica degli edifici di cui all'art. 119, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, così come disposto dall'art. 121, co. 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (''crediti Superbonus'').».
L'istante specifica in nota che «Tra questi rientrano altresì i crediti Superbonus di cui la Stabile Organizzazione di [BETA] si era resa cessionaria prima dell'efficacia giuridica dell'operazione di fusione per incorporazione.».
Pertanto, chiedi di confermare che la propria stabile organizzazione possa compensare i propri crediti Superbonus di cui si è resa cessionaria con i versamenti d'imposta dovuti per la propria attività di rappresentante fiscale dell'Istante.
L'agenzia ricorda che da tempo è stato chiarito che: «[...] secondo la Corte di Giustizia UE, un ''centro di attività stabile'' che non gode di indipendenza economica dalla casa madre non può essere considerato un soggetto autonomo, ma costituisce con essa un soggetto passivo unico'' In altre parole, secondo l'orientamento adottato dalla Corte di Giustizia, devono considerarsi irrilevanti ai fini IVA le transazioni ''interne'' che intervengano tra casa madre e stabile organizzazione, in ragione della unitarietà giuridica del soggetto. L'unitarietà giuridica tra casa madre a stabile organizzazione che, nei termini anzidetti, costituisce il tratto caratterizzante i rapporti tra tali entità, è stata, altresì, ribadita dai giudici unionali nelle sentenze 11 marzo 2021, causa C 812/19 e 17 settembre 2014, causa C7/13.»
D'altronde, anche se l'ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti si tratta, di fatto, di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente perl'attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabil.
I crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decretolegge n. 34 del 2020 acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'' sono compensabili «con tutte le entrate [...] il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.»
L'operazione di fusione, integra sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. [...]
I principi sopra richiamati valgono anche con riferimento ai crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui l'istante/incorporata afferma di esser titolare [...], con l'effetto che, in assenza di diverse indicazioni rinvenibili dall'atto di fusione, la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, detti crediti risultanti nel cassetto fiscale dell'incorporata.
Il passaggio dei crediti dalla incorporata alla incorporante non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.
Tuttavia, specifica l'agenzia, al fine di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 153, pubblicata sul sito della scrivente il 24 gennaio 2023, è necessario che nella sezione ''CONTRIBUENTE'' del modello F24 siano indicati:
- nel campo ''CODICE FISCALE'' (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione,
- nel campo ''CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62.
Alla luce di quanto sopra, nei limiti indicati, al quesito posto dall'istante può darsi risposta affermativa