Con il pronto ordini n 81 del 27 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha fornito chiarimenti sulle modalità di passaggio dalla sezione B dell'albo alla sezione A del registro tirocinanti per la professione di commercialista.
In particolare il Consiglio risponde ad uno specifico quesito nel quale si chiede quale sia procedura che deve seguire l’esperto contabile iscritto in sezione B dell’albo, per iscriversi nel registro del tirocinio sezione A (tirocinanti commercialisti).
La persona iscritta chiedeva di poter accedere alla sezione A del registro del tirocinio senza avere conseguito il diploma di laurea specialistica/magistrale in virtù dell’anzianità di iscrizione.
Nella risposta il Consiglio ricorda che ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio gli iscritti in sezione B dell’albo devono essere in
possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento professionale (art. 40, D. Lgs. 139/2005), vale a dire diploma di laurea specialistica:
- LM 56 (corrispondente alla classe 64/S) oppure
- classe LM 77 (corrispondente alla classe 84/S).
In questo caso dunque senza titolo di studio l'accesso non è possibile.
Il consiglio ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 14, D.M. 143/2009 per cui la durata del tirocinio da dottore commercialista (da effettuarsi presso un dominus iscritto nella sezione A dell’albo) ha la durata di un anno anziché di diciotto mesi.
Si ricorda, anche che l’iscrizione in sezione A del registro dei tirocinanti, senza avere ancora conseguito la laurea specialistica/magistrale è consentita solo a coloro che frequentano l’ultimo anno di un corso di laurea realizzato in convenzione (convenzione quadro 2014, stipulata in attuazione dell’art. 6, d.P.R. 137/2012).
In ogni caso resta necessario un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale.