Con il voto di fiducia al Governo del Senato del 27 luglio 2023 è stato approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto Alluvione n. 61 del 1 giugno 2023 . Ci sono alcune importanti novità nel nuovo testo , sia per il lavoro che per gli aspetti fiscali.
Riguardano in particolare la cassa integrazione unica, una deroga nei contratti a termine per i datori di lavoro con sede nei territori alluvionati e l'esenzione IRPEF per il contributo Una tantum destinato ai lavoratori autonomi che invece nel DL risultava imponibile, le agevolazioni fiscali.
Vediamo in maggiore dettaglio, in attesa comunque della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta.
Novità Lavoro - Decreto alluvione convertito in legge
Durante l'iter di conversione del DL 61 è stato aggiunto all'art . 7 sull'ammortizzatore sociale unico (Leggi in merito Alluvione Emilia al via la cassa integrazione Unica ) la specificazione che per i lavoratori dipendenti l'impossibilità di recarsi al proprio luogo di lavoro può essere documentata con una semplice dichiarazione sostitutiva (autocertificazione DPR 445 2000) in cui si dichiara la motivazione , che può essere
- provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale,
- interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione
- inutilizzabilità dei mezzi di trasporto o inagibilità della abitazione di residenza o domicilio,
- condizioni di salute di familiari conviventi,
- altri avvenimenti collegati all'evento emergenziale -
DEROGA RINNOVI CONTRATTI A TERMINE . Con il nuovo art. 7-bis, si prevede una speciale deroga nella disciplina dei contratti a tempo determinato per cui fino al 31 agosto 2023, i datori di lavoro con sede legale o operativa nei territori elencati all'allegato 1 del dl 61 possono rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 90 giorni, i contratti a tempo determinato anche in assenza delle causali richieste ordinariamente. La deroga vale anche per i rapporti di lavoro interinale e comunque sempre nel limite massimo di durata di 24 mesi totali
UNA TANTUM NON INPONIBILE IRPEF (art. 8 dl 61) . Il contributo di sostegno una tantum pari a 500 euro (per 15 giorni di inattività, ripetibile fino a 3000 euro )previsto per
- collaboratori coordinati e continuativi,
- agenti e rappresentanti
- lavoratori autonomi e professionisti in Gestione separata
- professionisti con Casse private
- artigiani , commercianti, coadiuvanti e coadiutori
- residenti o operanti a 1° maggio 2023,
- prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR ( diversamente da quanto previsto nei messaggi di istruzione INPS che richiedevano da parte di lavoratori specifiche dichiarazioni sul proprio regime fiscale. (Vedi su questo Bonus alluvione Emilia nuove precisazioni)
Si attendono dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, nuove istruzion INPS anche per quanto riguarda le indennità già erogate.
Novità fiscali conversione decreto Alluvione
Dal punto di vista fiscale si segnalano invece
AZZERAMENTO INTERESSI ROTTAMAZIONE
Vengono azzerati gli interessi collegati alla Rottamazione delle cartelle prevista dalla Legge 197 2022 dovuti sugli importi dilazionati nella misura del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
Leggi in merito Alluvione: la sospensione delle scadenze fiscali contributive
SOSPENSIONE MUTUI FINANZIAMENTI E LEASING IMPRESE
La sospensione dal 1° maggio al 30 giugno 2023 delle rate dei mutui e dei finanziamenti, nonché dei pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria su immobili divenuti inagibili o su immobili strumentali, viene ampliata a società e imprese.
DEROGA LOCAZIONI COMMERCIALI
La legge di conversione prevede infine l'applicazione per le attività economiche della disciplina civilistica delle locazione (art. 1571 c.c.), invece che quella specifica delle locazioni commerciali per l'utilizzo di immobili “situati nel territorio della provincia in cui l’attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell’attività medesima”.
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