Con Avviso il Turismo informa della proroga del termine per l'invio dell'autocertificazione per il bonus agenzie e tour operator dal giorno 8 marzo al 20 marzo prossimo.
Ricordiamo che il Ministero del Turismo il 13 febbraio ha pubblicato le FAQ con le risposte utili a sciogliere i dubbi sul bonus agenzie di viaggio e tour operator.
Nel dettaglio, il file di 5 pagine contiene le risposte ai dubbi frequenti e in particolare una utile sezione relativa all'invio dell'autocertificazione dei dati economici da effettuare entro il giorno 8 marzo (termine prorogato al 20.03) con la firma di un professionista abilitato. I dettagli.
Bonus agenzie e tour operator 2023: asseverazione dati economici
Il Ministero del Turismo con l'avviso n 3421 del 6 febbraio ha pubblicato le regole per presentare le autocertificazione per il bonus agenzie e tour operator, da inviarsi entro il giorno 8 marzo, attestanti gli importi necessari per la concessione dei contributi nell’ambito dell’articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ai sensi della decisione C (2023) 7990 final del 24 novembre 2023, unitamente ai necessari fac-simile con gli Allegati n 1 e n 2.
Come specificato anche dalle faq appena pubblicate, la sottoscrizione del modulo “Dati economici” (Allegato 2) da parte del professionista abilitato a certificare i dati economico-contabili dichiarati dal richiedente è obbligatorie e va allegata all’autocertificazione, mediante caricamento sulla piattaforma.
Il modulo “Dati economici” (Allegato 2), pertanto, non può essere sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell’impresa.
Viene anche precisato che, la sottoscrizione dell’Allegato 2 consiste in un’asseverazione dei dati economico –contabili.
Pertanto, l’Allegato potrà essere sottoscritto da parte di tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale che ne sono abilitati al rilascio (quali ad esempio dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.).
Bonus agenzie di viaggio/tour operator 2023: presenta l'autocertificazione
L'avviso del Turismo datato 6 febbraio prevede che le autocertificazioni siano presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:
La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:
- a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- b) far presentare l’istanza da soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
- c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.
La presentazione dell'autocertificazione può essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del giorno 7 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 20 marzo (termine prorogato dal giorno 8 marzo).
A tal proposito nelle faq pubblicate il 13 febbraio viene precisato quanto segue.
Bonus agenzie di viaggio e tour operator 2023: che cos'é
Ricordiamo che con avviso n 19062 del 14 settembre 2023 si modificava il termine contenuto nel precedente Avviso n 14406 del 31 luglio recante le modalità per presentare la domanda per il bonus agenzie di viaggio e tour operator.
In dettaglio la data di presentazione delle domande era prorogata dal 30 settembre al giorno 2 ottobre 2023.
Nel dettaglio, gli operatori economici che, alla data di presentazione della domanda:
- esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12,
- e siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331,
- potevano, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta presentare le domande di agevolazione.
In data 25 luglio, sul sito del Turismo, veniva pubblicato il Decreto ministeriale datato 28 giugno con le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l’annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
Leggi anche: Tax credit tour operator e agenzie viaggio: ecco le modalità per richiederlo.
Il decreto specifica che la presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica appositamente istituita entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.
Bonus agenzie di viaggio e tour operator 2023: i beneficiari
Il decreto specifica che, sono beneficiari della misura le agenzie di viaggio tour operator che esercitano attività d'impresa primaria o prevalente identificata con i seguenti codici ATECO:
- ATECO 79.1,
- ATECO 79.11 o 79.12.
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO suddetti,
- essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso avere sede legale in Italia,
- essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023,
- non essere stanziati di sanzioni interdittive,
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale fiscale e assicurativa
- avere subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato corrispettivi dell'anno 2019 o alternativamente essere costituiti o autorizzati dal 1 gennaio 2020 alla data di conversione di legge del decreto numero 4 del 2022 ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità prese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.