In G.U. n. 168 del 20 luglio 2023 è pubblicato il Decreto 3 marzo 2023, n. 91 del Ministero della salute che contiene il nuovo Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
In particolare, il provvedimento chiarisce le procedure di accertamento, vigilanza e sospensione, dall'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario.
Requisiti per l'autorizzazione alle attività sanitarie odontoiatriche
Come noto l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che l''esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito esclusivamente:
- a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita' come liberi professionisti e
- alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti
ATTENZIONE Per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e' presente un ambulatorio odontoiatrico, deve essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici in possesso dei requisiti (odontoiatra iscritto all'albo) che svolga tale funzione in una sola struttura.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta la sospensione delle attivita' della struttura, per la quale viene emanato ora il regolamento attuativo . Viene chiarito che le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori e specifiche modalita' , fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nel decreto.
La procedura di sospensione e riavvio attività odontoiatriche
Si specifica innanzitutto che ciascuna regione deve individuare l'ufficio competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e che
- Le strutture autorizzate all'esercizio di attivita' devono inviare o con cadenza almeno quinquennale a tale ufficio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi 153,
- 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
- Comunque l'amministrazione competente puo accertare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti anche su richiesta dell'ASL territoriale
Le modalità di sospensione attivita sono le seguenti:
- In caso di accertate violazioni l'amministrazione emette diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni
- il soggetto destinatario di diffida puo' presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti in merito alle relative contestazioni e deve nominare immediatamente un direttore sanitario provvisorio
- In assenza di adempimenti correttivi viene disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura con contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause
- Per la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio sono necessarie parere favorevole dell'ASL competente e successiva autorizzazione regionale.