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PENSIONE MARITTIMI: OBBLIGO NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI SFAVOREVOLI

Pensione marittimi: obbligo neutralizzazione dei periodi sfavorevoli

Ricalcolo dei periodi contributivi "negativi" a seguito della sentenza della Corte costituzionale: le istruzioni INPS. Obbligo richiesta e stop al contenzioso in autotutela

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Inps ha fornito con la circolare 66 del 20 luglio 2023  le istruzioni  sulle  nuove modalità di calcolo delle pensioni dei lavoratori marittimi a seguito della sentenza della corte costituzionale  224 2022, in particolare sulla neutralizzazione dei periodi di prolungamento  che abbiano effetti negativi sugli importi (articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413).

Contributi marittimi e  impoverimento pensione: la decisione della Consulta

La Consulta confermando una decisione precedente  ha dichiarato  l'illegittima costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984,  in contrasto con l’art. 3 Cost.  in quanto " benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducono in un danno e producono l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe virtualmente diritto”.

 Si ricorda che la norma  si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

Nella sentenza la Corte riafferma che  “la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.

Pensione marittimi:  istruzioni per neutralizzazione periodi sfavorevoli

Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, solo se  la neutralizzazione determini un importo più favorevole. 

La sentenza trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

Le pensioni interessate  sono:

  •  quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo
  •  quelle pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto, solo per la quota retributiva 

ovvero 

  • -    pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. 
  • -    pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
  • -    pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.

L'istituto precisa che  per l'applicazione della neutralizzazione su pensioni  già in essere, occorre presentare esplicita richiesta, sempreché non sia intervenuta una sentenza  con esito negativo per l’assicurato.

La pensione  rideterminata  sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti,di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

Viene anche comunicato che  in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definit gli uffici teritoriali verificheranno  se sussistono i presupposti per il riesame  d'ufficio in autotutela 

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