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LICENZIAMENTI COLLETTIVI: NON VINCOLANTE LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ

Licenziamenti collettivi: non vincolante la comunicazione alle autorità

Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: la comunicazione dei licenziamenti collettivi alle autorità non ha finalità di tutela individuale dei lavoratori

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E' stata resa pubblica, in forma ancora non definitiva  la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in una causa  (N. 134 /22qui il testo)  concernente  il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di  licenziamenti collettivi.

In particolare era stato posto l'interrogativo sul fatto che la violazione  gli obblighi di  preventiva comunicazione alla autorità competente,  prevista dalla direttiva 98/59   potesse costituire   un inadempimento tale da invalidare il licenziamento stesso 

La pronuncia afferma invece  che la finalità  non è quella di tutelare individualmente  lavoratori  ma  solo di portare a conoscenza le autorità competenti  della procedura  per una tutela collettiva. Di seguito i dettagli della questione .

Licenziamento collettivo e obbligo di comunicazione: il caso

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici dell'Unione riguardava un  lavoratore tedesco  che  ha proposto ricorso dinanzi al tribunale del lavoro

competente, a seguito di una procedura di licenziamento collettivo che chiedeva di  accertare che il suo rapporto di lavoro non era stato risolto in quanto non era stata trasmessa all’Agenzia per il lavoro competente alcuna  copia della comunicazione inviata al comitato aziendale benché tale trasmissione, imposta sia dall’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59 sia dall’articolo 17, paragrafo 3, della legge tedesca sulla tutela contro il licenziamento, costituisse un presupposto di validità del  licenziamento.

L'azienda sosteneva invece che  il licenziamento in questione era valido, poiché l’articolo 17, paragrafo 3, della legge, a differenza di altre disposizioni del medesimo articolo, non aveva lo scopo di tutelare i lavoratori  interessati da un licenziamento collettivo o di evitare i licenziamenti, ma soltanto soltanto la finalità di  informare tale Agenzia dei licenziamenti prospettati. Infatti da tale comunicazione l'agenzia  non avrebbe potuto desumere le reali possibilità  per  evitare i licenziamenti programmati.

Il magistrato tedesco  aveva osservato che per  la norma nazionale  "Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una notificazione all’Agenzia per il lavoro prima di  procedere al licenziamento" ma che, come la direttiva, tale norma non prevedeva una sanzione , e  poneva quindi l'attenzione sull'interpretazione esatta da dare all'articolo 2 della direttiva europea  98/59,   sezione«Informazione e consultazione», ai suoi paragrafi da 1 a 3 che :

"1. Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo  utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo. 2. Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di  accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori  licenziati. ». Per questo si rivolgeva alla Corte Europea.

L'interpretazione della Corte UE su comunicazioni preventive di licenziamenti collettivi

La corte di Giustizia  afferma che la trasmissione di informazioni all’autorità pubblica competente,  avviene esclusivamente a fini informativi e

preparatori,  per  consentire a quest’ultima di anticipare, per quanto  possibile, le conseguenze negative dei licenziamenti collettivi prospettati, allo scopo di poter ricercare  efficacemente soluzioni ai problemi posti da tali licenziamenti una volta che gli stessi le saranno notificati.

Inoltre, specifica, tale azione non è intesa,  ad affrontare la situazione individuale di ciascun lavoratore, ma mira a considerare  globalmente i licenziamenti collettivi prospettati. 

La Corte ha già dichiarato che il diritto  all’informazione e alla consultazione previsto all’articolo 2 della direttiva 98/59 è concepito a favore dei

lavoratori intesi come collettività e presenta natura collettiva (sentenza del 6 luglio 2009, Mono Car Styling, C-12/08, EU:C:2009:466, punto 42). 

Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,  di tale direttiva conferisce ai lavoratori una tutela collettiva e non individuale.

Questa interpretazione può applicarsi anche  in ambito italiano, alle disposizioni dell’articolo 4 della legge 223/1991, che ugualmente prevedono un obbligo di comunicazione   ma non specificano le conseguenze per cui la mancanza della  comunicazione di avvio della procedura  non sembra  integrare una violazione della  procedura stessa tale da pregiudicarne la validità.

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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