Il decreto Lavoro 48 2023 convertito in legge 85 2023 lo scorso 3 luglio ha previsto, solo per il 2023 l'innalzamento della soglia di valore dei beni e servizi in natura erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti (art 12 comma 2 del TUIR) a 3000 euro annui con esenzione fiscale per ambo le parti grazie alla deroga al comma 3 dell'art 51 del TUIR.
La novità vale solo per i dipendenti con figli (naturali , adottati o affidati ) e resta fermo per gli altri il consueto limite di 258, 27 euro cosi come si conferma l'imponibilità dell'intero valore di beni o servizi se viene superata la soglia prevista.
La norma comporta alcune difficoltà applicative. Vediamo alcune indicazioni che possono essere utili ai datori di lavoro.
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Fringe benefits 3000 euro: le verifiche da fare
- Necessario innanzitutto reperire i dati relativi ai familiari a carico del dipendente (che sarebbe tenuto a fare richiesta, per parte sua), aspetto recentemente forse trascurato a seguito dell'introduzione dell'assegno unico per i figli che da marzo 2021 ha sostituito le detrazioni per i figli a carico. Va fatta attenzione in particolare al fatto che i figli siano dichiarati come tali in dichiarazione dei redditi e in quale percentuale(100 % o al 50% per l'altro genitore?)
- Altro aspetto di capitale importanza la verifica per ciascun dipendente dei benefits già erogati nel corso del periodo di imposta tenendo conto anche che nei 3000 euro vanno ricompresi gli importi per il pagamento di utenze domestiche.
- Si ricorda anche che i fringe benefits dal 2016 sono erogabili anche attraverso " documenti di legittimazione" in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (voucher.. )In merito sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Tali beni e servizi, tuttavia, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro (o 3000 euro per la categoria prevista dal DL 48 2023) .
- Il momento dell’assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, è sempre quello della percezione del titolo da parte del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce .
- La norma richiede infine l'informativa alle rappresentanze sindacali sull'erogazioni prima che siano effettuate.