Il Senato, il 2 agosto, ha approvato con modifiche il DDL delega al Governo per la Riforma Fiscale, con 110 voti favorevoli, 60 contrari e nessuna astensione. (Leggi qui la bozza)
Nel testo si prevedono per i lavori autonomi importanti novità, finalizzate soprattutto alla semplificazione e razionalizzazione del sistema impositivo.
Si prevede per lavoratori autonomi, imprenditori individuali e contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ferma restando l’attuale tassazione, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo con la previsione dei versamenti delle imposte IRPEF a saldo e in acconto con periodicità mensile dei versamenti e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.
La semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:
- il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebbitate al cliente, non deducibili dal reddito dell’esercente un’arte o una professione.
- Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Quest’ultima norma va incontro alle difficolta’ degli incassi e dei pagamenti di fine anno, che se effettuati con bonifico spesso avevano come riferimento un anno di imposta diverso per il committente e per il professionista.
- L’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente. Attualmente infatti per quanto riguarda gli immobili strumentali di proprietà del lavoratore autonomo, se acquistati dal 2010 in poi, le relative quote di ammortamento non sono deducibili dal reddito. Per quanto riguarda i canoni di leasing immobiliare, invece, per i contratti stipulati dal 2014, essi sono deducibili per un periodo non inferiore a dodici anni. La stessa disparità rimane per gli immobili a uso promiscuo, nel caso di immobile di proprietà parzialmente destinato ad attività professionali e parzialmente a finalità personali, è possibile dedurre il 50% della rendita catastale sempre che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile dedito esclusivamente all’attività professionale, mentre per gli immobili in leasing utilizzabili promiscuamente, è possibile dedurre una quota dei canoni che varia secondo l’anno di stipula del contratto; in sintesi, dal 2015 è possibile dedurre il 50% del canone, sempre purché il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile dedito esclusivamente all’attività professionale. La norma intende eliminare queste disparita’ che non hanno motivo di esistere.
- La riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l’insorgere di sistematiche situazioni creditorie. E’ nota infatti questa criticità che spesso porta lo studio piu’ strutturato con tante spese, ad avere una situazione perennemente a credito che puo’ anche in alcuni casi generare problemi di liquidità per provvedere alle spese relative ai collaboratori.
- La neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.