Con il messaggio 2632 del 12 luglio 2023 INPS aveva fornito le prime indicazioni per i percettori del Reddito di Cittadinanza, terminato per molti a luglio 2023 per fare posto:
- all'Assegno di inclusione (dal 2024) oppure
- al Supporto per la formazione e il lavoro da settembre 2023,
come previsto dalla legge di bilancio 2023 e dal decreto legge 48 2023 del Governo Meloni.
In particolare l'istituto si sofferma sulla fruizione dell'Assegno Unico e universale per i figli maggiorenni da parte dei nuclei che percepivano il RDC e non avranno più diritto dal 1 gennaio 2024
Come noto per i percettori di reddito di cittadinanza l'importo dell'Assegno unico veniva erogato nella carta RDC, conguagliando la quota per i figli a carico
Il 7 agosto l'istituto di previdenza ha pubblicato un messaggio n. 2896/2023 con le indicazioni operative sui pagamenti dell'Assegno unico fino a febbraio 2024
Con il messaggio 258 2024 l'istituto ricorda ai percettori del nuovo Assegno di inclusione che sono tenuti a inoltrare una nuova domanda di Assegno Unico . Vedi ultimo paragrafo.
Regime transitorio Reddito di cittadinanza dopo il Decreto Lavoro 48 2023
L'istituto ribadisce che pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità per i nuclei composti solo da soggetti "occupabili" (tra 18 e 59 anni senza disabilità o carichi di cura) e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 ha previsto che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023.
In questi casi i percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
Necessario a questo fine che l'istituto riceva dai servizi sociali del Comune non oltre il 31 ottobre 2023, la comunicazione della presa in carico; in caso contrario l’erogazione del Reddito di cittadinanza viene interrotta ma può riprendere per tutte le mensilità sospese, dopo tale comunicazione.
Si ricorda anche che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti :
- persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013,
- minorenni o
- persone con almeno sessanta anni di età
la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023, con eventuale diritto poi al nuovo Assegno di Inclusione.
Domanda Assegno unico e termine del Reddito di Cittadinanza
Nel messaggio 2632/2023 INPS richiedeva ai nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, di fare domanda entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza, 31 luglio 2023.
Nelle ipotesi di sospensione del Reddito in attesa della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro, il termine è fissato al 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli d’ufficio nel caso di ripresa temporanea dell’erogazione del Reddito di cittadinanza per la presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di sette mensilità, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza cosi che potranno ricevere l'assegno unico con continuità dal mese successivo alla cessazione del Rdc.
L'inps ricordava, infine, che dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione aggiornata, dal 1° marzo 2024.
La richiesta di AUU per i percettori di ADI
come anticipato nei messaggi precedenti INPS ricorda che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU
L'obbligo vale anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023 e per i quali l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
L'istituto sottolinea l'importanza di verificare la correttezza dei dati di pagamento in particolare del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.
La domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati.
In assenza dell’ISEE aggiornato infatti l'assegno unico sarà versato a partire dal mese di marzo 2024 con l'importo minimo e solo con nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
La domanda di Assegno Unico va inoltrata in modalità telematica attraverso:
- il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
- gli Istituti di patronato
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