Con la circolare 60 del 10 luglio 2023 Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di domenica),
- 18 settembre 2023,
- 16 novembre 2023 e
- 16 gennaio 2024.
Il concedente può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino, la lettera con i dettagli e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
Aziende agricole: aliquote e riduzioni contributive 2023
L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2023 è aumentata nuovamente (deve raggiungere progressivamente il 32%) :
Totale dovuto 29,79% di cui
- 20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) a carico del concedente
- 8,84% a carico del cessionario
Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri da applicare sono i seguenti:
- Assegni familiari: 0,43%
- Tutela maternità: 0,03%
- Disoccupazione: 0,34%
Inoltre continuano ad applicarsi la riduzione del costo del lavoro ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005 in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive, e la riduzione di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, come segue :
- Aliquota disoccupazione: 2,75%
- Esonero 1,00%
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 sono le seguenti:
- Comuni montani riduzione del 75%
- Comuni svantaggiati riduzione del 68%.
Contributi INAIL 2022 piccoli coloni e compartecipanti
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, nelle seguenti misure:
- Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
- Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
Va applicata la riduzione prevista dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, per il 2023 nella misura pari al 15,77% alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.
La circolare ricorda infine che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 . Qui il testo