HOME

/

DIRITTO

/

MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

/

SUPERBONUS: SPETTA ANCHE SE ABITAZIONE PRINCIPALE "CI DIVENTA" A FINE LAVORI

Superbonus: spetta anche se abitazione principale "ci diventa" a fine lavori

Chiarimenti delle entrate sul momento rilevante ai fini del superbonus per la destinazione ad abitazione principale di un immobili oggetto di demolizione e ricostruzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 377 del 10 luglio le Entrate replicano ad un quesito sul Superbonus e in particolare chiarendo il momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad ''abitazione  principale'' di un'unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di  demolizione e ricostruzione ( articolo 119 del decreto legge19 maggio 2020, n. 34).

L'Istante riferisce di aver acquistato, fruendo dell'agevolazione c.d. ''prima casa'',  un immobile accatastato in categoria A/3 ma descritto come  ''parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati'', con ''solo parte delle pareti esterne'' e, pertanto, ''inagibile''.

Per rendere abitabile detto  immobile, la proprietaria è intenzionata  ad effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione e di volersi avvalere, a tal fine, delle agevolazioni cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). 

A tal  fine,  l'Istante dichiara  di  soddisfare  parzialmente  le  condizioni  previste  dalla normativa vigente per accedere al Superbonus in caso di interventi su immobili  unifamiliari, in quanto risulta: 

  • ­ essere titolare di diritto di proprietà sull'unità immobiliare; ­  
  • avere  un  reddito di  riferimento, determinato  ai  sensi  del  comma  8­bis.1  dell'articolo 119 del citato decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro,
  •  però,  evidenzia  di  non  aver  ancora stabilito la propria residenza nello stesso e che ciò potrà avvenire solo al termine  dei lavori di demolizione e ricostruzione. 

Chiede, pertanto, se possa beneficiare del Superbonus qualora adibisca l'immobile  a propria abitazione principale, stabilendovi anche la propria  residenza, solo alla  fine  degli interventi previsti.

Le entrate replicano che nello specifico, l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del citato decreto Aiuti­ quater ha  modificato  il  comma 8­ bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale per gli interventi avviati a partire dal  1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di  un'attività d'impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90 per cento delle  spese sostenute entro il  31  dicembre 2023, a condizione che il contribuente  sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la  stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un  ''reddito di riferimento'', determinato ai sensi del comma 8 ­bis.1 del medesimo articolo  119, non superiore a 15.000 euro. 

Con  la circolare n.  13/E  del  2023 è  stato,  al  riguardo,  chiarito  che  la  verifica del rispetto dei predetti requisiti costituisce una novità dell'attuale disciplina del Superbonus che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023. 

In merito al  requisito della destinazione dell'unità  immobiliare  ad abitazione  principale, la circolare chiarisce che possa essere applicata la definizione  del  comma  3­bis  dell'articolo  10 del testo  unico delle imposte  sui  redditi  (TUIR) di  cui  al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui «per  abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a  titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. »

Il medesimo documento di  prassi  ha, inoltre,  chiarito che, qualora  l'unità  immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta per  le spese  sostenute  per i predetti  interventi  a  condizione  che  il  medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi. 

La medesima circolare precisa, inoltre, che per «interventi avviati dal 1° gennaio  2023» (di  seguito  anche  interventi  iniziati)  devono intendersi,  in  linea  generale,  gli  interventi  per  i  quali  la  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata  (CILA)  sia  stata presentata a decorrere  dalla predetta  data e la cui  data  di inizio lavori, indicata  nella  medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022. 

Possono rientrare, inoltre, nella  nuova  disciplina  anche gli  interventi  per  i  quali  la presentazione della  CILA sia  antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto  inizio a decorrere dall'anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un'attestazione resa dal direttore dei  lavori secondo le modalità dell'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del  DPR n. 445 del 2000. 

Ciò  premesso,  l'Istante,  nel  rispetto di  ogni  altra  condizione e adempimento  previsto  dalla  normativa di riferimento potrà  fruire del Superbonus nella misura del 90 per cento  delle spese  sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale, nel senso sopra  chiarito, al termine degli interventi medesimi.

Fonte immagine: Pixabay

Tag: MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO · 23/08/2024 Pensione ai superstiti: spetta in caso di separazione?

In quali casi spetta la pensione di reversibilità o la pensione indiretta al coniuge separato o divorziato? Come si suddivise con altri superstiti'

Pensione ai superstiti: spetta in caso di separazione?

In quali casi spetta la pensione di reversibilità o la pensione indiretta al coniuge separato o divorziato? Come si suddivise con altri superstiti'

Convivente di fatto: incostituzionale la minore tutela nell'impresa familiare

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la minore tutela per i conviventi di fatto nell'ambito della impresa familiari

Diritto di abitazione casa familiare: spetta al superstite separato

La Cassazione chiarisce quando spetta il diritto di abitazione della casa familiare al coniuge superstite separato: gli orientamenti prevalenti e le norma di riferimento

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.