Con la Circolare n 20 del 7 luglio le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. “decretoSemplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.
Come precisato nella premessa del documento, il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 con l’articolo 18 comma 1 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. “decreto IVA”), riformulando le previsioni riguardanti:
- a) l’esenzione da imposta di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- b) l’applicazione dell’aliquota ridotta (del 10 per cento) di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120, alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.18) e n.19), del decreto IVA, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
La circolare precisa che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, considerando come data di effettuazione dell’operazione quella determinata ai sensi dell’articolo 6, terzo e quarto comma, del decreto IVA.
La circolare effettua una dettagliata analisi degli interventi normativi, distinguendo la trattazione in relazione ai soggetti destinatari delle prestazioni rese, ossia le persone ricoverate e i relativi accompagnatori.
Inoltre viene preciaato che, l’illustrazione di tali disposizioni tiene conto, fra l’altro, dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni e ai dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
IVA agevolata prestazioni sanitarie rese da RSA non convenzionate: chiarimenti
La circolare specifica che, in merito all'IVA agevolata sulle prestazioni sanitarie rese dalle case di cura non convenzionate, si è esteso l’ambito di esenzione delle prestazioni sanitarie offerte dagli esercenti arti e professioni soggetti a vigilanza.
Si sottoliena che, qualora sussista un rapporto trilaterale tra:
- la struttura sanitaria non convenzionata,
- l’esercente arti e professioni sanitarie,
- il soggetto ricoverato,
rapporto in cui:
- il soggetto viene ricoverato presso la struttura,
- il dottore che presta attività di diagnosi, cura e riabilitazione a favore del ricoverato, fattura la prestazione al centro per un ammontare X esente da Iva,
- per effetto della novita normativa, il centro nel fatturare la prestazione di ricovero e cura al ricoverato esenta da imposta la componente X e assoggetta a imposta solo la restante parte.
La disposizione in commento, in linea con gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, collega in modo oggettivo l’esenzione Iva alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie, senza che a tal fine rilevi:
- il luogo in cui queste vengono prestate (lo studio privato oppure la clinica privata),
- e neppure rilevi se queste siano fornite nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il professionista prestatore e la persona in cura.
Lo stesso accade anche nel caso in cui il centro di ricovero sia una struttura convenzionata e, contemporaneamente, la prestazione sia a carico del paziente ricoverato (“regime di solvenza”).
Attenzione al fatto che, l’esenzione in commento, in considerazione della formulazione della norma, non trova però applicazione qualora il dottore che ha eseguito la prestazione sia legato al centro di ricovero da un rapporto di lavoro dipendente.
Per le altre novità spiegate dall'agenzia si rimanda alla lettura della Circolare n 20/2023.