Con risposta n.333 dello scorso 4 Luglio l' Agenzia delle Entrate ha chiarito se debbano o meno essere assoggettate al pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 1 Tabella A) d.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm. :
- la domanda di vidimazione dei registri dei volontari occupati in modo non occasionale da un ETS e
- la vidimazione degli stessi da parte del segretario comunale.
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Nella risposta fornita dall’Agenzia viene però chiarito non solo il tema dell’esenzione dell’imposta di bollo ma anche quello relativo alla legittimazione alla vidimazione del registro dei volontari degli enti del Terzo Settore (art. 17 D.Lgs. 117/2017 ed art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021) e relativi obblighi di tenuta.
Ricordiamo che la normativa del Terzo Settore prevede non solo che i volontari non occasionali vengano iscritti in un apposito registro ma che lo stesso sia composto da pagine numerate e bollate progressivamente da un notaio o da un pubblico ufficiale.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al contribuente, chiarisce innanzitutto che anche il Segretario Comunale ben può rientrare nella definizione di 'Pubblico Ufficiale richiamando la nota prot. n. 12675 del 14 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Nel merito poi del quesito riconosce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 rubricato "Disposizioni in materia di imposte dirette" il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo per la relativa domanda di vidimazione del registro stesso, in quanto documento riconducibile ad "ogni documento cartaceo o informatico in qualcunque modo denominatom posti in essere o richiesti " da Enti del Terzo Settore, dunque riconducibile all’art. 82 comma 1 D.Lgs. 117/2017.