Entro il 30 settembre 2023 scade l'adesione per la definizione agevolata delle liti fiscali con l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il termine ultimo di adesione, tuttavia, viene prorogato al 2 ottobre 2023 cadendo il 30.09.2023 di sabato.
Definizione liti pendenti: che cos'è
La Legge di Bilancio 2023, con l'articolo 1, commi da 186 a 205 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La definizione varia in funzione:
- del grado di giudizio nel quale la lite risulta pendente;
- della soccombenza dell’Agenzia delle Entrate – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023 (termine prorogato dall'originario 30 giugno da parte del decreto bollette n. 34/2023).
E' seguita quindi l’approvazione di un nuovo modello di adesione con nuove istruzioni che forniscono le indicazioni per le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti.
Per la trasmissione telematica delle domande viene anche aggiornata la piattaforma dedicata.
Definizione liti pendenti: termine per aderire
Entro il 30 settembre 2023, 2 ottobre perchè il 30 settembre è sabato, mediante trasmissione telematica, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato.
Si fa presente che l’istanza è esente dall’imposta di bollo.
Definizione liti pendenti: modalità e termini di versamento
Sempre entro il 30 settembre va versato l’importo netto dovuto o della prima rata.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro, è ammesso il pagamento in un massimo di 20 rate di pari importo (5 anni), di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto Bollette, è stata introdotta la possibilità, a scelta del contribuente, di versare le rate successive alle prime tre (a partire quindi dalla quarta) in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
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