Con un comunicato stampa del 26 giugno l'OAM Organismo Agenti e Mediatori, informa del fatto che va a regime il sistema contributivo per gli operatori in valute virtuali che devono iscriversi all’apposito Registro.
Con la Circolare n 41 che aggiorna un documento precedente, che fissava il contributo una tantum, l’OAM ha determinato il contributo annuale da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale e risultanti dal numero dei clienti comunicati al Registro.
Viene specificato che, il contributo si articola:
- in una quota fissa, differenziata in base alla personalità fisica o giuridica del prestatore iscritto
- e in una quota variabile, commisurata al numero di clienti (record) trasmessi nel trimestre di riferimento.
Attenzione al fatto che, i contributi (rata della quota fissa e quota variabile) dovranno quindi essere versati trimestralmente sulla base dei dati del trimestre precedente.
Viene inoltre precisato che in caso di istanza di cancellazione dal Registro, il contributo è comunque dovuto per il trimestre di iscrizione di presentazione della istanza stessa.
In caso di mancato pagamento nei termini previsti l’Organismo può avviare una procedura di cancellazione dell’iscritto.
Contributo annuale quota fissa
Persone fisiche | 200,00 Euro (4 rate trimestrali da 50,00 Euro ciascuna) |
---|---|
Soggetti diversi dalle persone fisiche | 1.500,00 Euro (4 rate trimestrali da 375,00 Euro ciascuna) |
Contributo annuale quota variabile
Persone fisiche | 0,10 Euro per cliente (record) |
---|---|
Soggetti diversi dalle persone fisiche | 0,10 Euro per cliente (record) |
In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di € 50,00 per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento. |
Il versamento dei contributi, dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b), deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI - IBAN: IT65I0200805181000106398041
Si precisa che la Circolare di cui si tratta contiene le disposizioni inerenti:
- alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM,
- nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17- bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Ricordiamo brevemente che, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’Organismo.
L’iscrizione nella sezione speciale del Registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17- bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, a far data dall’avvio dello stesso, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del Registro.
La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Leggi anche Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regoleper ulteriori approfondimenti.