Con Risposta a interpello n 364 del 30 giugno le entrate chiariscono un caso particolare di Rottamazione quater.
Il contribuente intende chiedere a rimborso un credito IVA che ha indebitamente utilizzato con maggiori importi rispetto al credito reale dopo aver pagato la prima rata della Rottamazione quater.
Le entrate specificano che "all'esito del versamento dell'ultima rata, che determina il ''perfezionamento'' della definizione agevolata dei carichi fiscali, l'istante maturi il diritto a ''rigenerare'' il credito riversato".
Vediamo i dettagli dell'interpello.
L'istante è destinatario di tre atti di recupero di crediti IVA, indebitamente utilizzati per importi superiori al limite consentito, emessi nel 2013 e 2014 con riferimento agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010.
A seguito di impugnazione dei predetti atti, è stata iscritta a ruolo, a titolo provvisorio, l'intera imposta recuperata, oltre sanzioni ed interessi.
Il pagamento delle cartelle è stato sospeso, in attesa dell'esito del contenzioso attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione.
Ciò detto, l'istante intende avvalersi della definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione disciplinata dall'articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. rottamazionequater) con riferimento alle predette cartelle di pagamento, rateizzando gli importi dovuti in 18 rate.
A tal proposito, chiede di sapere:
- se a seguito del pagamento della prima rata la procedura si intenda ''perfezionata'' e, per l'effetto, venga ripristinato il credito d'imposta originario ante compensazioni indebite nell'intero ammontare;
- se, a seguito del ripristino del credito d'imposta, sia consentito chiederne il rimborso atipico per l'intero ammontare con separata istanza e senza necessità di alcuna annotazione nelle successive dichiarazioni annuali IVA, relative agli esercizi di riferimento delle diciotto rate che saranno pagate in esecuzione del piano di rateazione della definizione agevolata.
Le Entrate chiriscono che per quanto di interesse con riferimento ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi in questione, al comma 236, si precisa che nella dichiarazione con cui il debitore manifesta entro il 30 giugno 2023 all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, lo stesso «indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
Dall'esame della normativa è di tutta evidenza come la definizione si ''perfezioni'' solo all'esito dell'integrale pagamento delle somme dovute, circostanza che determina la definitiva estinzione del debito residuo e dell'eventuale giudizio pendente.
Nell'ipotesi, infatti, di inadempimento al versamento di una qualsiasi rata anche successiva alla prima, in base al comma 244 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, «la definizione non produce effetti», sicché, tamquam non esset: «riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi» (comma 244); «i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero» (comma 244); «il giudice revoca la sospensione» del giudizio avente ad oggetto i carichi in parola (comma 236).
In tal senso si è espressa la circolare 8 marzo 2017, n. 2, a commento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione disciplinata dall'articolo 6 del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225.
Nel richiamare il comma 4 del predetto articolo 6 che reca una formulazione sostanzialmente analoga al comma 244 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 il documento di prassi in parola chiarisce che «In sintesi, la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute».
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, si rammenta che l'istante intende aderire alla rottamazione quater, riversando il credito oggetto degli atti di recupero prodromici alle cartelle di pagamento da definire, con l'intento di ''rigenerare'' ed ottenere il rimborso del medesimo credito.
A tal proposito, con la risoluzione 27 novembre 2008, n. 452/E è stato detto che «l'errato utilizzo in compensazione di un credito Iva esistente oltre il limite previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, potrà essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all'eccedenza Iva utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni (pari al 30 per cento del credito eccedente) in misura ridotta così come prevede l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il credito Iva così ripristinato, potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri».
Nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, inoltre, con riferimento al Rigo VL40, si legge «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decretolegge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione».
Si ritiene che, solo all'esito del versamento dell'ultima rata, che determina il ''perfezionamento'' della definizione agevolata dei carichi fiscali, l'istante maturi il diritto a ''rigenerare'' il credito riversato, al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, nonché a titolo di interessi da rateazione.
Il credito così rigenerato è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui risulta ''perfezionata'' la definizione agevolata e, con essi, confluisce nel QUADRO VX, ove è possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni enucleate dall'articolo 30del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.
Stante la peculiarità del caso riversamento del credito eseguito non mediante il modello F24 ma, come disposto dal citato comma 242:
- « a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione»,
sarà essenziale che l'istante conservi la documentazione relativa ai versamenti eseguiti, al fine di poterla esibire all'ufficio nel caso in cui emergano anomalie in sede di controllo automatizzato della dichiarazione.