E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno il nuovo regolamento per le assunzioni nella pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici: DPR n. 82 2023.
La principale novità è la fine dell'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi e l'utilizzo invece del portale di reclutamento online IN.PA.
Vengono anche modificati i requisiti generali richiesti per la partecipazione e si ammette la possibilità per gli enti di prevedere modalità di svolgimento da remoto e in sedi decentrate. Diventa obbligatoria la conoscenza di una lingua straniera e i termini per le domande vengono abbreviati.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
Gli obiettivi del nuovo regolamento per assunzioni e concorsi pubblici
Le nuove modalità sono state messe a punto con diversi obiettivi tra cui la semplificazione e velocizzazione delle procedure concorsuali anche per dare attuazione alle riforme e progetti del PNRR.
Inoltre, per le assunzioni nelle pubblica amministrazioni si intende dare effettiva applicazione al principio della parita' di genere attraverso misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino/ compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
Requisiti generali per tutti i concorsi
Il DPR sostituisce l'articolo della normativa vigente in materia di Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego come segue:
- 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) maggiore eta';
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
Pubblicazione e tempistica dei bandi di concorso
Il bando di concorso sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento INPA e tale pubblicazione esonera le amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
b) i requisiti generali e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione
c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita';
d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui
all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
e) le percentuali dei posti riservati al personale interno,
f) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove
g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.