Con un pronto ordini del 27 giugno, su istanza di iscrizione all’Albo di un ex-iscritto il CNDCEC chiarisce i termini del requisito della condotta irreprensibile.
Nel dettaglio, si chiedeva per quanto tempo un ex-iscritto all’Ordine, radiato dall’Albo, debba attendere perché possa ritenersi soddisfatto il requisito della condotta irreprensibile di cui al combinato disposto degli artt. 36 e 57 del D.Lgs. 139/2005.
Al riguardo viene sottolienato che l’art. 57 del D.Lgs. n. 139/05 dispone che “Il professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile”.
Il requisito della condotta irreprensibile è infatti richiesto espressamente, oltre che dal suddetto articolo 57, anche dall’art. 36, comma 1, lett. c), dell’Ordinamento professionale ai fini della iscrizione nell’Albo.
Ciò premesso, l’unico requisito di ordine temporale previsto dalla norma sopra indicata è la decorrenza di almeno sei anni dal provvedimento di radiazione prima che il professionista possa richiedere la re-iscrizione all’Albo, mentre non è prevista altra tempistica particolare decorsa la quale sia possibile ravvisare, nella condotta del richiedente l’iscrizione, il requisito della condotta irreprensibile.
Tale valutazione, infatti, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’Ordine territoriale al quale viene fatta la domanda di iscrizione (o di re-iscrizione, come nel caso di specie) all’Albo.
L’Ordine, nell’ambito della propria autonomia decisionale, tenuto conto del profilo soggettivo del richiedente e delle dichiarazioni dal medesimo rese in sede di istanza di reiscrizione, oltre che dell’eventuale acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti a carico del soggetto istante, deve valutare se sussista o meno in capo a quest’ultimo il requisito della condotta irreprensibile prescritto dai suddetti articoli 36 e 57 del D.Lgs. n. 139/05 e, all’esito di tale valutazione, deliberare in merito alla predetta istanza di reiscrizione.