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RIDETERMINAZIONE VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI: TUTTE LE REGOLE DELLE ENTRATE

Rideterminazione valore di partecipazioni e terreni: tutte le regole delle Entrate

Circolare n 16/2023 con tutti i chiarimenti su: rideterminazione valore partecipazioni, affrancamento redditi di capitale e plusvalenze da OICR

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Con un comunicato stampa del 26 giugno le Entrate annunciano la pubblicazione della Circolare n 16/E con chiarimenti sulla 

rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni, affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr e dei rendimenti da contratti di assicurazione.

L’Agenzia fornisce indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%. 

Si ricorda che questa possibilità, confermata dalla legge n. 197/2022, viene estesa per il 2023 anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. 

Altra novità riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14% (“affrancamento”).

Il comunicato sottolinea che la platea dei contribuenti interessati è costituita, in linea generale da:

  • persone fisiche, 
  • società semplici 
  • società ed associazioni, dagli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa, 
  • soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. 

È possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2023. Entro il 15 novembre di quest’anno il contribuente deve versare l’imposta sostitutiva del 16%.

È possibile considerare “affrancati” i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di OICR pagando un’imposta sostitutiva del 14%. In presenza di uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'imposta sostitutiva deve essere versata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023.

Con riguardo invece ai rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 relativi a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, è possibile considerarli “affrancati” i pagando un’imposta sostitutiva del 14%. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.

Infine, si evidenzia che da quest’anno sarà possibile rideterminare anche il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. 

In questi casi, il valore normale sarà determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessario, quindi, presentare una perizia giurata di stima.

Allegato

Circolare AdE n 16 26.06.2023

Tag: RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024

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