Con Risoluzione n 33 del 23 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il settore dei gioghi a distanza.
In particolare, con l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, si dettano disposizioni in materia di gioco a distanza, e si subordina, l’esercizio e la raccolta dei giochi a distanza alla sottoscrizione di apposita convenzione (commi 15 e 22).
La convenzione prevede l’applicazione di penali e interessi nei confronti dei concessionari che risultino inadempienti agli obblighi generali e agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione.
Con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali e degli interessi da omesso/ritardato pagamento del canone di concessione.
Per consentire invece il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dal canone, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “5495” denominato “Penale per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone - art. 19 convenzione giochi a distanza”;
- “5496” denominato “Interessi per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone - art. 19 convenzione giochi a distanza”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”; - nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456); - nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”; 3
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “rateazione”, nessun valore; - nel campo “codice atto”, nessun valore; - nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
Inoltre,
- l’articolo 1, comma 123, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022, e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,
- l’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,
per consentire per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, sono istituiti, rispettivamente:
- il codice tributo “5497” denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni del gioco a distanza”.
- il codice tributo “5498” denominato “Versamento canone di concessione relativo agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento”.