Irragionevole la norma contenuta del DM 27 2023 del Ministero della giustizia che impedisce alle organizzazioni sindacali di agire attraverso la class action in difesa di gruppi di lavoratori.
Lo ha affermato il TAR del Lazio nella sentenza 10653 del 23 giugno 2023.
Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni del tribunale amministrativo ma innaNzitutto ricordiamo cos'è la class action
Class action: cosa vuol dire
La class action è l'azione legale collettiva promossa da un soggetto in nome di una pluralità di cittadini contro una violazione che arreca a tutti lo stesso danno e per il quale si chiede quindi , per tutti gli interessati, l'accertamento della responsabilità e il risarcimento.
Normativa sulla class action e decreto contestato
La legge 12 aprile 2019, n. 31 ha riformato la disciplina dell’azione di classe, ampliandola :
- sia in termini soggettivi , ossia garantendo a un maggior numero di soggetti la possibilità di agire in forma collettiva,
- sia oggettivamente, nel senso di consentire l'uso dello strumento per la difesa di tutti i «diritti individuali omogenei».
Dal punto di vista tecnico,la base normativa dell’azione di classe è stata «spostata» dall’art. 140-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), agli artt. 840-bis ss. c.p.c. . In questo modo viene prevista una legittimazione specifica in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che possono agire «nei confronti dell’autore della condotta lesiva per ottenere i risarcimenti alla collettività .
La legittimazione all’azione di classe nella legge veniva subordinata all’iscrizione in uno specifico elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia i cui requisiti dovevano essere definiti con decreto ministeriale.
Il decreto in questione è appunto il 27 2023 , il quale tra i requisiti ha previsto l’obbligo per l’ente di «operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite» dal codice del terzo settore. Questo requisito impedisce l'azione di classe alle organizzazioni sindacali .
Nel ricorso al TAR le organizzazioni sindacali CGIL e USB affermavano che l’esclusione dei sindacati dal novero delle organizzazioni abilitate tradirebbe lo spirito della legge che, invece, intende favorire la piú ampia possibilità di azione alle associazioni senza scopo di lucro.
Inoltre sottolineavano che la qualificazione quale ente del terzo settore come prerequisito costituirebbe un’ irragionevole disparità di
trattamento, dato che le organizzazioni sindacali esercitano già, in altri ambiti azioni giurisdizionali per la tutela di interessi collettivi.
Veniva inoltre invocata l' eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 31 cit., attesa la palese discriminazione delle organizzazioni sindacali, se il regolamento previsto dal dm 27 2023 venisse confermato.
Sentenza del TAR: sindacati legittimati ad agire in class action
Il tribunale amministrativo del Lazio concorda sul fatto che le disposizioni di legge sono chiare nel predisporre un nuovo strumento di tutela giurisdizionale di portata generale e non solo nel ristretto àmbito della tutela dei consumatori.
Afferma che circoscrivendo la legittimazione all’azione al mero possesso della qualifica di ente del terzo settore, l’amministrazione ha operato in maniera palesemente illogica ed irragionevole.
Nella motivazione viene anche citata la relazione illustrativa del regolamento redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia che erroneamente considera il termine organizzazioni e associazioni come «evidente riferimento» agli enti del terzo settore.
Si ricorda inoltre che:
- l’assenza dello scopo di lucro non è appannaggio esclusivo degli enti del terzo settore, di contro,
- la tutela dei diritti individuali omogenei (fine delle class action) non rientra tra le finalità istituzionali necessariamente perseguite dagli ETS.
- la difesa dei diritti individuali omogenei di una determinata categoria di soggetti è invece intrinsecamente connaturata con gli scopi del sindacato e anche storicamente, è stata funzionale all’esercizio di iniziative collettive a difesa dei lavoratori (es. per la la contrattazione collettiva).
Infine a corroborare il giudizio di incoerenza sull’operato amministrativo si osserva come l’art. 2, comma 4, d.m. 27 cit. preveda che, ai fini del primo popolamento dell'elenco vengano iscritte le associazioni dei consumatori già ricomprese nell’elenco precedentemente tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) per il quale non era previsto che l’associazione si qualifichi come ente del terzo settore.