Pubblicata il 23 giugno la circolare INPS 58/2023 di istruzioni per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.
Si tratta della misura istituita dalla Legge 92 1012, con aliquota al 50 % , poi innalzata al 100 % dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il 2021 e 2022 e infine rinnovata ancora dalla recente legge di bilancio (legge 197 2022) anche per assunzioni e trasformazioni di rapporti di lavoro effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023
L'istituto precisa che la Commissione europea con la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 aveva prorogato il riconoscimento della agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 ( sulla base del Temporary framework per l'emergenza Covid 19) e con decisione del 19 giugno 2023 solo ora ha autorizzato la nuova proroga per la seconda parte del 2022 e il 2023 nei limiti stabiliti dal ''Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).
INPS precisa in primo luogo che per l'incentivo si può ancora utilizzare nella comunicazione preventiva il modulo denominato 92-2012 del Cassetto Previdenziale e che nel caso fosse stato già utilizzato con lo sgravio del 50%, sarà automaticamente considerata la nuova aliquota.
Vengono forniti i dettagli sui contributi inclusi nell'incentivo e le modalità di compilazione dei flussi Uniemens.
Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'agevolazione.
Datori di lavoro e lavoratrici beneficiarie
Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato compresi quelli dell'agricoltura e i seguenti enti:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono esclusi i datori di lavoro:
- del settore finanziario
- del lavoro domestici e
- soggetti a sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia
Le assunzioni agevolabili riguardano lavoratrici delle seguenti 4 tipologie
- di almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi oppure
- di qualsiasi età, se residenti in regioni meno sviluppate , prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; oppure
- di qualsiasi età per settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
ATTENZIONE non sono agevolabili i rapporti di lavoro in apprendistato e i contratti intermittenti.
Modalità dello sgravio contributivo per assunzioni donne svantaggiate
Lo sgravio si applica:
- 18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato
- 12 mesi nelle assunzioni a termine
- 18 mesi per la trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato o di rapporti non agevolati in agevolati.
purché comportino un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
La fruizione può essere sospesa e differita solamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.