Con l’Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023, la Cassazione, sezione lavoro, ha affermato che il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge.
Ecco i dettagli
Richiesta pagamento indennità ferie non godute dopo la dimissioni
Il caso riguardava una dipendente INPS per quarant'anni, che dopo le dimissioni chiedeva il pagamento dell' indennità sostitutiva per ferie non godute, per mancata tempestiva fruizione e per compenso incentivante, per oltre 43 mila euro.
Il Tribunale di Milano, ha accolto il ricorso in parte, dichiarando il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute per 124 giorni mentre poi la Corte d’appello di Milano ha accolto in parte l’appello principale, riconoscendo il diritto per 248 giorni.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. uno legato alla prescrizione del diritto l'altro sulla mancata effettuazione delle ferie per esigenze di servizio previste dal CCNL enti non economici applicat
La Cassazione respinge il primo motivo sulla base dell l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti
Si ricorda che secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia UE, il diritto alle ferie annuali è volto a consentire al lavoratore, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago per cui il periodo minimo non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro,
Decadenza dal diritto dall'Indennità ferie e obblighi del datore di lavoro
L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 consente che la normativa nazional preveda la prescrizione del diritto allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto
Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto per assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento . L’onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro .
Posto che la corte territoriale ha specificamente accertato che l’INPS non aveva provato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ferie maturate, secondo la Cassazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro la lavoratrice doveva percepire l’indennità nella sua interezza, anche perche la prescrizione del non poteva decorrere anteriormente a tale cessazione.
La cassazione ricorda l’esistenza di una risalente giurisprudenza di legittimità per la quale, sulla base della natura anche risarcitoria dell’indennità la prescrizione opera pure in costanza di rapporto (Cass., Sez. L, n. 10341 dell’11 maggio 2011).
Specifica pero che , nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo del diritto unionale vigente, e debbono anche modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Nella presente controversia, l’interpretazione del diritto interno proposta dall’INPS si porrebbe in netto contrasto con quello unionale, con la conseguenza che il motivo deve essere respinto.
Nel respingere anche il secondo motivo , con cui l'inps adduceva esigenze di servizio per la mancata fruizione delle ferie, previstE dal ccnl applicato , la suprema corte ricorda che che l’art. 10, d.lgs. n. 66 del 2003, prescrive che “I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore” .Pertanto, la contrattazione collettiva non può essere letta in maniera da introdurre un trattamento deteriore per il lavoratore.
Principio di diritto sulla prescrizione dell'indennità sostitutiva delle ferie
“La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.